Articoli marcati con tag ‘Google’

Il (basso?) valore del tempo in rete

sabato, 23 luglio 2011

Dal 2010 in America il volume di affari della pubblicità online supera quello della pubblicità sui giornali, ma i numeri restano confrontabili (26 miliardi di dollari online contro 23 miliardi sui giornali nel 2010) a dispetto della rivoluzione digitale.  Internet assorbe il 15% dei profitti della pubblicità in un paese in cui la popolazione passa su Internet il 31% del tempo dedicato ai media. Ne deriva che il tempo degli utenti vale meno su Internet che sui media tradizionali. Questo fenomeno è stato quantificato da Chris Anderson, di TED, incrociando dati di varia natura. Il risultato è che un’ora di attenzione di un utente vale 1 dollaro su carta stampata, un quarto di dollaro davanti alla TV, e 10 centesimi online.

Bob Garfield propone una spiegazione in un bell’articolo divulgativo su IEEE Spectrum di giugno, nel quale, tra l’altro, mette a confronto il potenziale di Facebook e di Google e individua come elementi chiave di successo il dominio della ricerca da terminale mobile, l’e-mail e il denaro elettronico.

Riporto in sintesi le riflessioni di Garfield sui limiti della pubblicità online:

1. I contenuti illimitati della rete rendono illimitati i luoghi dove si puo’ inserire pubblicità, riducendo il prezzo;

2. Gli utenti online sono attivi e non ammettono che si tolga loro il controllo per mostrare inserzioni pubblicitarie (la pubblicità online è sempre percepita come spam);

3. La pubblicità mirata è vista come una forma di violazione della privacy, anche quando è fatta rispettando la privacy.

Sono questi, secondo Garfield, i tre fattori principali che riducono il ritorno economico della pubblicità online, malgrado l’efficacia di strumenti come i motori di ricerca, il social targeting, e i video preroll.

Riferimenti:

Over over-the-top: FIEG vs Google

mercoledì, 26 gennaio 2011

Se da un lato gli i fornitori di connettivita’ presentano il conto a Google, dall’altro i fornitori di contenuti rivendicano i loro diritti. A farlo sono in particolare gli editori di giornali, rappresentati dalla Federazione Italiana Editori Giornali, che si sono rivolti all’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, comunemente detta Antitrust).

La questione e’ semplice: mentre i motori di ricerca fanno gli interessi dei produttori di contenuti, l’aggregazione di notizie rischia di danneggiarli (in assenza di accordi adeguati e trasparenti) perche’ la maggior parte degli utenti si accontenta di leggere il lancio sull’aggregatore senza approfondire la notizia sul sito originale.

Il 17 gennaio AGCM ha accolto gli impegni di Google a concedere agli editori maggiore controllo sui propri contenuti rilanciati da Google News, e maggiore consapevolezza dei ricavi che derivano dalla distribuzione. Questo e’ quanto si legge sul sito della stessa AGCM:

Chiusa l’istruttoria per possibile abuso di posizione dominante: Google consentirà agli editori di rimuovere o selezionare i contenuti presenti su Google News Italia, renderà note agli editori le quote di ripartizione dei ricavi che determinano la remunerazione degli spazi pubblicitari, rimuoverà il divieto di rilevazione dei click da parte delle imprese che veicolano pubblicità con la sua piattaforma. Governo e Parlamento tutelino diversamente il diritto d’autore in tutti i settori.

L’effetto di questa azione, partita dall’italia, potrebbe avere rilevanza internazionale.

Riferimenti:

Reato omissivo improprio

giovedì, 20 gennaio 2011

I recenti fatti di cronaca e i dibattiti che ne sono scaturiti sulla stampa e nelle sedi istituzionali lasciano aperta la questione della responsabilita’ dei fornitori di accesso ad Internet e dei gestori di servizi online. Ci sono due problemi principali da affrontare: il primo e’ quello del bilanciamento tra interessi contrapposti, quali la liberta’ e l’esigenza di protezione, il secondo e’ il dialogo tra ambiti diversi per finalita’, tempi e linguaggi, quali quello del diritto e quello della tecnologia.

A complicare il quadro interviene un elemento che personalmente trovo particolarmente insidioso, l’omissione, che diviene ancora piu’ sfuggente qualora l’azione omessa non corrisponda ad un obbligo esplicitamente e chiaramente codificato. E’ questo il caso del cosiddetto “reato omissivo improprio“.

Data la rilevanza e la complessita’ dell’argomento, ho chiesto a Chiara Bigotti, docente di “Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica” per il Corso di Laurea in Informatica Applicata, di spiegarne la genesi alla luce dei principi e degli istituti del diritto penale e di illustrarne le implicazioni nell’ambito delle reti e dei servizi di rete. Il risultato del suo lavoro merita di essere pubblicato per esteso in 4 sezioni, alle quali saranno dedicati 4 post su questo blog:

Reato Omissivo Improprio

  1. Il caso Google
  2. Ricostruzione ed evoluzione del reato omissivo improprio
  3. Fonti di attribuzione della posizione di garanzia in capo al gestore
  4. Conclusioni

Ringraziando Chiara per aver colto lo spirito dell’invito che le ho rivolto e per la cura che ha dedicato al compito che le ho affidato, le passo la parola…

Guest post di Chiara Bigotti

Il reato omissivo improprio
Prima parte: Il caso Google

«In attesa di una buona legge che costruisca una ipotesi di responsabilità penale per il mondo dei siti Web (magari colposa, ed allora sì per omesso controllo), non resta che assolvere gli imputati dal reato di cui al capo A, reato che, così come formulato, non sussiste»[1].

Il tribunale di Milano ha assolto, con queste significative parole, gli amministratori delegati di Google Italia s.r.l. (impresa controllante di Google Video) dall’imputazione di concorso nel reato di diffamazione (capo a)[2].

L’accusa rimproverava agli imputati il concorso nel reato di diffamazione, perché omettendo la doverosa osservanza di quella serie di prescrizioni sul corretto trattamento dei dati personali previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196[3], gli amministratori di google avevano finito in via di fatto per agevolare la commissione del reato, fornendo un contributo partecipativo indiretto[4]. Il mancato rispetto da parte del provider degli obblighi prescritti dal citato decreto comporta l’addebito dell’evento-illecito da altri commesso. In questo senso, si è ritenuto che gli imputati avessero contribuito a ledere la reputazione, intesa come dignità sociale, del ragazzo portatore di handicap e dell’associazione Vividown.

La legge sul corretto trattamento dei dati personali viene ritenuta fonte di quella posizione qualificata in capo al provider, denominata tecnicamente «posizione di garanzia», che si sostanzia in uno specifico obbligo di intervento finalizzato all’impedimento dell’illecito. In virtù della particolare posizione di intermediazione che ricoprivano al fine dell’upload del video, e dunque per la particolare vicinanza ai beni e agli interessi potenzialmente in pericolo sulla rete (come, appunto la reputazione), gli amministratori delegati della stessa società erano titolari di specifici obblighi a contenuto positivo.  Questo schema di ragionamento corrisponde alla struttura del reato omissivo improprio, previsto all’art. 40/2 c.p., in forza del quale «Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.» [5]

L’elemento centrale del reato omissivo improprio si rintraccia nella titolarità della c.d. “posizione di garanzia”: il mero accertamento dell’evitabilità dell’evento-reato per effetto della predisposizione di filtri, non è sufficiente ai fini della responsabilità penale, se l’attivazione dell’agente non corrisponde a predeterminati obblighi di attivazione. Questi obblighi istituiscono un legame qualificato tra garante, bene da proteggere e il suo titolare, contraddistinto rispetto alla posizione di ogni altro consociato, in quanto caratterizzato da concreti poteri di intervento che ne rendono effettiva la tutela rafforzata del bene. La titolarità della posizione di garanzia permette, in questo senso, di circoscrivere i confini sfocati e potenzialmente illimitati del rimprovero penale per mancato impedimento dell’evento.

Gli intermediari delle comunicazioni via internet, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, sono titolari di specifici obblighi giuridici riconducibili alla posizione di garanzia nei confronti degli utenti. La motivazione principale a sostegno di questa soluzione presuppone l’assegnazione di specifici compiti di controllo e vigilanza della rete. Questi sorgono dall’esigenza di tutelare gli utenti, in quanto non sempre in grado di rendersi conto da sè dei “nuovi” pericoli cui sono esposti nella realtà virtuale.  L’utente-medio non è in grado di prevedere da sé i rischi cui può incorrere navigando nello spazio virtuale e di reagire proteggendosi in maniera efficace ed adeguata. Al fine di riequilibrare questa situazione di incapacità di autotutela degli utenti, almeno in riferimento a beni di rilievo fondamentale per la persona (vita, salute, incolumità, ect.), l’ordinamento giuridico attribuisce al provider la titolarità di quella posizione qualificata, indicata dall’art. 40/2 c.p. con la locuzione “obbligo giuridico”. La stessa si sostanzia in obblighi di controllo e vigilanza, cui fanno da contraltare poteri di attivazione, finalizzati all’impedimento dell’evento lesivo o pericoloso per i beni giuridici tutelati mediante sanzione penale. Il potere impeditivo è strettamente connesso all’obbligo giuridico; sono due facce della stessa medaglia, per cui l’uno non può essere disgiunto dall’altro, a meno di voler rinunciare alla possibilità di distinzione rispetto a meri obblighi di agire, non qualificati ai sensi dell’art. 40/2 c.p. e quindi irrilevanti dal punto di vista penale. Ciò si traduce nella necessità di accertare, caso per caso, che l’evento verificatosi rientri nei poteri impeditivi dell’obbligato.

Questa è, in breve, la ratio della responsabilità per omesso impedimento prospettata dalla tesi accusatoria.

(continua …)

  1. Tribunale di Milano, sentenza 24 febbraio 2010, deposita il 12 aprile 2010, caso Google, 105.
  2. Il tribunale ha invece condannato gli amministratori della Google Italia s.r.l. ai sensi dell’art. 167, d. lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali:
    «Art. 167 – Trattamento illecito di dati
    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
    2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.».
  3. Il gestore ometteva:
    1. Ai sensi dell’art. 13, l’informativa sulla privacy, visualizzabile in italiano nella pagina iniziale del servizio Google video, in sede di attivazione del relativo account, al fine dell’upload dei files e del valido consenso richiesto dall’art. 23, comma 3 («Il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’intestato le informazioni di cui all’art. 13»);
    2. le garanzie per i dati sensibili, ai sensi dell’art. 26, ossia la necessità del consenso scritto dell’interessato, fermo restando che, secondo il comma 5, «i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi»;
    3. delle misure ed accorgimenti di cui all’art. 17 del medesimo decreto, a garanzia dell’interessato per prevenire i rischi specifici insiti nel tipo di trattamento omesso, dato che Google Italia s.r.l. non si è attivata in tal senso neppure tramite il prescritto interpello (ai sensi del 2°comma) presso l’autorità Garante.
  4. Si tratta del tristemente famoso video nel quale alcuni minorenni insultavano e vessavano un ragazzo diversamente abile.
  5. I reati omissivi riconducibili all’art. 40/2 c.p. sono detti “impropri” per distinguerli dai reati omissivi “propri”. In quest’ultima categoria rientrano i casi di mancato compimento di un’azione doverosa, senza la necessità che si realizzi un evento naturale, fisico, una modificazione della realtà, come sua conseguenza. Un esempio, si rintraccia nel reato di omissione di soccorso, ex art. 593, comma 1°, che incrimina: «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro».

Your video files on the cloud

lunedì, 10 gennaio 2011

Google docs MP4 cloud

Con questo fumetto Google annuncia il nuovo servizio di “video on the cloud” a chiunque acceda a Google docs.

New! Watch your videos anywhere
loading a video to Google Docs is simple,
and once it’s in the cloud you can watch it
from anywhere.
Just click on the file and start watching.

Tra i consigli che si trovano nella breve pagina di approfondimento c’e’ quello di caricare i video alla massima risoluzione possibile (1920 X 1080).

Le nubi continuano ad addensarsi sulle connessioni a tariffa piatta…

Riferimenti:

Nuove nuvole nel cielo degli operatori

mercoledì, 29 dicembre 2010

MP3 clouds

Si chiama mSpot il portale che porta la musica sulle nuvole per seguire gli utenti ovunque, su piattaforma Apple, Android, o Microsoft. Ma quando dalle nuvole la musica ripiove sulla terra intasa le solite reti degli operatori (mobili e non) che non hanno modelli di business adeguati a sopportare questo nuovo tipo di traffico e a trarne vantaggio.

Il cloud computing non è una novità: è argomento di ricerca da più di 10 anni ed è entrato nell’uso comune grazie alla diffusione di applicazioni e servizi online di successo come quelli offerti da Amazon e, soprattutto, da Google (Google Apps). Se ce ne fosse bisogno, una conferma indiretta della diffusione del cloud computing viene dal recente successo dei netbook .

L’iniziativa di mSpot apre però uno scenario nuovo, perchè spinge gli utenti a depositare in Internet i propri file multimediali, indipendentemente dal desiderio di condividerli con altri o dall’esigenza di elaborarli. La motivazione principale è la comodità di averli sempre “a portata di mano”.

E’ questa la rivoluzione: pensare che ciò che sta in rete sia più a portata di mano di un file sulla memoria di massa del nostro smart phone o del nostro notebook.

Quando si sviluppano sistemi o applicazioni di rete si devono fare i conti con la capacità di elaborazione, lo spazio di archiviazione e la capacità di comunicazione. Di solito si ricorre alla rete quando la comunicazione è essenziale (applicazioni condivise) o quando servono capacità di elaborazione o spazio di storage tali da giustificare il costo della comunicazione. Fino ad ora ascoltare musica non era ritenuta un’attività che rendesse vantaggioso l’uso della rete se non per “scaricare” nuovi file. Infatti le capacità di elaborazione e di memoria dei dispsitivi ultraportatili sono più che adeguate allo scopo. Il fatto di ricorrere alla nuvola solo per comodità, presuppone che la comunicazione tra la nuvola e il proprio dispositivo abbia un costo trascurabile, al punto da riscaricare lo stesso file multimediale ogni volta che lo si vuole ascoltare. Al momento non è così: scaricare un file multimediale ha un costo. Se questo costo non è percepito dall’utente finale, qualcuno deve comunque farsene carico perchè il modello sia sostenibile.

Non escludo che il via-vai di file multimediali tra le nuvole e la terra possa essere un’applicazione vincente, nè che possa generare profitti e utilità, ma di due cose sono convinto. La prima è che tenere i file distanti da chi li deve usare è intrinsecamente antieconomico (la diseconomia è il prezzo da pagare per offrire agli utenti la comodità di cambiare smartphone senza trasferire i file), la seconda è che l’equilibrio tra gli interessi in gioco si può trovare solo con modelli che tengano conto dei costi. In una rete di accesso neutrale si può cercare di instaurare questo equilibrio senza che le nubi minaccino gli operatori.

Riferimenti

L’offerta rifiutata da chi gestisce offerte

lunedì, 20 dicembre 2010

groupon

Sei miliardi di dollari non bastano a Google per acquisire Groupon, il sito che gestisce offerte locali online. Il fatto che si tratti dell’offerta più alta di sempre e che sia stata rifiutata, la dice lunga sul valore della dimensione territoriale della rete, che è in buona parte ancora inesplorata.

Gli operatori vogliolo le NAN

sabato, 11 dicembre 2010

France Telecom, Telecom Italia, Vodafone e altri operatori sentono il bisogno di nuovi modelli di business per sostenere il traffico generato sulle proprie reti dalla crescente offerta (e domanda) di contenuti e applicazioni a banda larga.

internet traffic

La situazione e’ ben spiegata negli articoli apparsi su Bloomberg ( Matthew Campbell and Jonathan Browning, 8 dicembre 2010) e su Repubblica.it (Alessandro Longo, 10 dicembre 2010).

In sostanza quello che chiedono gli operatori e’ che i fornitori di contenuti e servizi (Google, Apple, Facebook e gli altri) contribuiscano a pagare il traffico. Questo sovverte il modello di business orientato all’accesso e all’integrazione verticale e apre la strada ad un nuovo modello orientato ai servizi. Al momento la situazione sembra preludere ad uno scontro tra operatori e service provider, e riapre il dibattito sulla neutralita’.

Ma superando le polemiche e i contrasti apparenti quello che chiedono gli operatori sembra proprio l’adozione del modello di “neutral access network” (NAN) che e’ l’oggetto di questo blog. Forse i tempi sono maturi per approfondire il dibattito e per sperimentare sul campo il modello, conciliando le esigenze di operatori e fornitori di servizi a vantaggio dello sviluppo sostenibile delle reti e nel rispetto della neutralita’.

Alessandro Bogliolo

Riferimenti:

Libertà e diritto in rete: Il caso Google

lunedì, 19 aprile 2010

google

Secondo seminario interdisciplinare organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza e dal Corso di Laurea di Informatica Applicata dell’Università degli studi di Urbino sul tema della libertà e del diritto penale in rete.

Martedì 20 aprile 2010, ore 17-19, Via Matteotti, 1, Urbino

Prof. Lucio Monaco (Diritto penale)
Prof. Gabriele Marra (Diritto penale)
Prof. Alessandro Bogliolo (Sistemi di elaborazione delle informazioni)

Il seminario si propone di discutere, in una prospettiva interdisciplinare, implicazioni della recentissima pronuncia resa dal Tribunale di Milano relativa alla responsabilità dell’ISP per contenuti illeciti immessi in rete per suo tramite.

Poichè il seminario è inserito tra le attività formative del corso di laurea di Informatica Applicata, agli studenti che frequenteranno il seminario verranno riconosciuti 0.25 CFU.

Riferimenti:

La rete e il diritto penale – Seminari a Urbino

sabato, 3 aprile 2010

La Facoltà di Giurisprudenza e il Corso di Laurea di Informatica Applicata dell’Università di Urbino propongono un ciclo di due seminari interdisciplinari su Internet e diritto penale“.

Il primo dei due seminari, previsto per martedì 13 aprile dalle 17 alle 19, introdurrà i concetti di base che verranno poi applicati all’attualità nel secondo seminario, previsto per il 20 aprile alla stessa ora, prendendo spunto dalle recenti vicende giudiziarie di Google.

I due seminari sono inseriti nel programma delle attività didattiche del corso di Laurea di Informatica Applicata, che prevede il riconoscimento di 0.25 CFU per la frequenza di ciascun seminario.

1. Reati in rete

giurisprudenza

Martedì 13 aprile 2010, ore 17-19
Facolta’ di Giurisprudenza – Via Matteotti, 1 – Urbino
Prof. Gabriele Marra (Diritto penale)

Il seminario intende illustrare le problematiche sottese alla regolamentazione dei cosiddetti High-Tech Crime. Allo scopo verranno illustrati: i) il quadro normativo esistente, con particolare riferimento al codice penale ed alla legge sulla privacy; ii) le problematiche costituzionali sottese, con particolare riferimento ai limiti della libertà di manifestazione del pensiero e della riservatezza individuale in relazione all’interesse pubblico alla prevenzione e repressione dei reati; iii) le prospettive per un controllo efficace della criminalità informatica.

2. Il caso Google

informatica

Martedì 20 aprile 2010, ore 17-19
Collegio Raffaello – Piazza della Repubblica, 13 – Urbino

Prof. Gabriele Marra (Diritto penale)
Prof. Alessandro Bondi (Diritto penale)
Prof. Alessandro Bogliolo (Sistemi di elaborazione delle informazioni)

Il seminario si propone di discutere, in una prospettiva interdisciplinare, implicazioni della recentissima pronuncia resa dal Tribunale di Milano relativa alla responsabilità dell’ISP per contenuti illeciti immessi, suo tramite, in rete. Profili di comparazione con l’esperienza di altri ordinamenti saranno, altresì, oggetto di esame.

Winners and losers 2010

mercoledì, 3 febbraio 2010

Tecnologie vincenti e perdenti nel 2010, secondo l’IEEE.

L’IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) è la più grande ed autorevole organizzazione professionale del mondo senza scopo di lucro, che promuove lo sviluppo tecnologico organizzando convegni internazionali, pubblicando riviste scientifiche, dettando standard tecnologici, promuovendo l’insegnamento dell’ICT.

Come ogni anno l’IEEE dedica il numero di gennaio di IEEE Spectrum, il suo magazine ad ampio spettro, a scommettere sulle principali tecnologie vincenti e perdenti dell’anno. Ecco i Winners and Loosers su cui scommettono gli esperti dell’IEEE per il 2010.

google chrome

Winner: Google Chrome OS. Google ha abituato il mondo al cloud computing: i dati, le applicazioni e le risorse di calcolo possono in buona misura stare in rete. Per l’utente medio è più importante avere una buona connessione ad Internet che un buon computer (prova ne è il successo dei netbook). L’unica applicazione davvero necessaria è il web browser. Google ha contribuito in modo significativo a diffondere questa idea lavorando dal lato dei servizi, mettendo cioè a disposizione memoria, applicazioni e servizi. Dal 2008 Google ha sviluppato anche un proprio browser gratuito e open source, Google Chrome, che rinuncia ai fronzoli per rendere più pratico e veloce l’accesso alla nuvola di dati, applicazioni e servizi. La promessa del 2010 su cui scommette Sally Adee, su Spectrum [1], è un sistema operativo a forma di browser, Google Chrome OS, che consentirà di arrivare in Internet in soli 7 secondi a partire da un computer spento.

Winner: Russian Railways’ IT infrastructure. La rete ferroviaria russa è la più grande del mondo, con 85500 Km di binari e 664600 carrozze che trasportano 1.3 miliardi di passeggeri ogni anno attraverso 11 fusi orari. Sandra Upson, per Spectrum [2], scommette sulla profonda ristrutturazione del sistema di gestione e trasmissione delle informazioni che le ferrovie russe hanno avviato con IBM.

pixel Qi

Pixel Qi (winner). La tecnologia su cui punta Joshua J. Romero per Spectrum [3] permette di realizzare schermi capaci di adattarsi a tutte le situazione e a tutte le esigenze d’uso, che vanno dalla visione di video in ambiente buio (come con un normale schermo LCD) fino alla lettura di un libro sotto il sole (come con un eBook reader ad inchiostro elettronico). Soddisfare le due esigenze non è semplice perchè gli schermi LCD sono basati su pixel transriflettenti retroilluminati in cui la luce che colpisce lo schermo deve attraversare due volte i filtri cromatici con un rendimento molto basso, mentre l’e-paper è basato su pixel riflettenti in bianco e nero senza retroilluminazione, a basso consumo e ad alto tempo di refresh. Pixel Qi ha brevettato (e già dimostrato) pixel che integrano il meglio delle due tecnologie.

Winner: NanoGaN. La tecnologia su cui scommette Richard Stevenson su Spectrum [4] ha poco di intuitivo: si tratta di un nuovo modo di produrre substrati al Nitrito di Gallio (GaN) economici e di alta qualità su cui “far crescere” i laser a semiconduttore che lavorano a lunghezze d’onda sufficientemente corte (luce violetta) da riuscire a leggere i dati ad alta densità dei dischi Blu-ray. Per riportare la portata dell’innovazione a qualcosa di tangibile, Stevenson attribuisce alla scarsa qualità dei substrati al Nitrito di Gallio i problemi che la Sony ha avuto tra il 2006 e il 2008 nella fabbricazione dei lettori Blu-ray per la PlayStation 3.

Humming birdWinner: HummingBird. Come per Google Chrome OS, anche per capire la portata di questa innovazione bisogna ricordare che gli smart phone e i netbook stanno soppiantando i PC e i laptop. A ricordarcelo su Spectrum è Mark Anderson [5], che punta sull’architettura di un nuovo microprocessore che promette di portare sugli smart phone le prestazioni tipiche dei PC. Il processore si chiama HummingBird, è stato annunciato a luglio 2009 da Samsung e Intrinsity ed è funzionalmente indentico all’ARM Cortex A8. Ma è stato interamente riprogettato utilizzando la logica proprietaria Fast14 1-of-N Domino (già utilizzata da Intrinsity per la famiglia Fast Cores) abbinata a scelte architetturali ad hoc (come il wave pilepining e la sintesi full custom di unità critiche) finalizzate ad aumentare le prestazioni e a contenere i consumi. Il nuovo processore della famiglia avrà un clock a 1 GHz e promette di superare i 2000DMIPS con consumi sotto i 750mW. Se le promesse verranno mantenute sarà il processore con le migliori prestazioni in grado di rimpiazzare in modo pressocchè trasparente tutti i core ARM Cortex su cui si basano buona parte degli smart phone.

Loser: Chevrolet Volt. Tra le tecnologie perdenti, secondo Philip E. Ross [6], c’è l’auto ibrida di General Motors Chevrolet Volt. Il giudizio negativo non è tanto legato alla tecnologia in sè, quanto allo specifico  prodotto e al suo piano industriale e commerciale. Secondo studi pubblicati sull’Energy Policy Journal e basati su stime realistiche dei costi del carburante e dell’energia elettrica, in 12 anni e 150.000 miglia di vita, la Volt potrebbe far risparmiare al più 3000 dollari, che non compenserebbero il prezzo d’acquisto previsto di 40.000 dollari. Quindi la tecnologia esiste, l’auto è tecnicamente fattibile, ma non conviene. A questo giudizio si aggiunge, pur senza riferimenti diretti, un’interessante analisi pubblicata sullo stesso numero di Spectrum [7] dalla quale risulta che l’eventuale adozione di massa di auto elettriche manderebbe in tilt le reti di distribuzione dell’energia elettrica. Infatti, chi volesse ricaricare la propria auto in un tempo ragionevole assrbirebbe più potenza di una normale utenza domestica. Limitando l’assorbimento di potenza diventerebbero inaccettabili i tempi di ricarica. Il difficile compromesso è ben rappresentato da due parametri introdotti dall’autore: l’autonomia per ora di carica e il numero di utenze domestiche equivalenti. Limitando il consumo a 1.4KW l’auto guadagnerebbe 6 Km di autonomia per ogni ora di carica e assorbirebbe 3/4 di un’utenza domestica. Portando il consumo tra 3.3KW si potrebbe raggiungere un’autonomia di 19 Km per ogni ora di carica, ma l’auto avrebbe un assorbimento di picco paragonabile a quella di 1.5 utenze domestiche. Le reti elettriche non sarebbero in grado di sopportare l’aumento di carico neppure se la ricarica avvenisse esclusivamente di notte.

Quantom computingLoser: D-Wave Systems’ quantum computer. Erico Guizzo [8] ritiene che siano premature ed ottimistiche le previsioni della start-up canadese D-Wave Systems sulla disponibilità immediata di computer quantistici di reale interesse pratico. L’informatica quantistica si basa sul concetto di qubit, componente fondamentale il cui comportamento è basato sui principi della meccanica quantistica. Sfruttando opportunamente tali proprietà, i computer quantistici offrirebbero una capacità di calcolo esponenziale nel numero di qubit da cui sono composti. D-Wave Systems ha realizzato un computer quantistico da 128 qubits che dice di essere pronta a mettere sul mercato, e ne ha annunciato uno da 1000 qubits per l’inizio del 2011. Guizzo esprime due ordini di dubbi: il primo è la mancanza di evidenza dell’effettiva natura quantistica del computer realizzato dalla D-Wave Systems, il secondo è la mancanza di evidenza dell’effettivo vantaggio prestazionale del calcolatore realizzato con una tecnica innovativa, chiamata adiabatic quantum computation.

Riferimenti:

  1. Sally Adee, “Chrome the Conqueror“, IEEE Spectrum, No. 1, pp. 30-35, January, 2010.
  2. Sandra Upson, “Russia Reinvents its Railroad“, IEEE Spectrum, No. 1, pp. 36-41, January, 2010.
  3. Joshua I. Romero, “The Take-Anywhere, Do-Anything Disaply“, IEEE Spectrum, No. 1, pp. 42-47, January, 2010.
  4. Richard Stevenson, “Crystal Method“, IEEE Spectrum, No. 1, pp. 48-53, January, 2010.
  5. Mark Anderson, “A More Cerebral Cortex“, IEEE Spectrum, No. 1, pp. 54-59, January, 2010.
  6. Philip E. Ross, “Discharged“, IEEE Spectrum, No. 1, pp.32-33, January, 2010.
  7. Peter Fairley, “Speed Bumps Ahead for Electric-Vehicle Charging”, IEEE Spectrum, No. 1, pp. 13-14, January, 2010.
  8. Erico Guizzo, “Does not Quantum Compute“, IEEE Spectrum, No. 1, pp. 38-39, January, 2010.