Articoli marcati con tag ‘Google’

Google e la privacy – L’assoluzione in appello e l’azione dei garanti

venerdì, 5 aprile 2013

In febbraio sono state depositate le motivazioni della sentenza d’appello del Caso Google, che a 3 anni dalla sentenza di primo grado del tribunale di Milano ha assolto Google dalla responsabilità per la pubblicazione di contenuti illeciti avvenuta suo tramite. Nel frattempo i garanti della privacy di sei paesi europei si sollevano contro Google riaprendo il dibattito.

Le motivazioni della sentenza d’appello e l’azione dei garanti della privacy verranno approfondite e discusse a Urbino nel corso di un seminario interdisciplinare organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, dal Corso di Laurea in Informatica Applicata e dall’Associazione culturale NeuNet.

Mercoledì 10 aprile 2013, ore 16-18

Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza,Via Matteotti, 1, Urbino

Prof. Gabriele Marra (Diritto penale)
Prof. Alessandro Bogliolo (Sistemi di elaborazione delle informazioni)

Poichè il seminario è inserito tra le attività formative del corso di laurea in Informatica Applicata, agli studenti che frequenteranno il seminario verranno riconosciuti 0.125 CFU.

Riferimenti:

Banda larga: 3655 piani tariffari a confronto

giovedì, 23 agosto 2012

Google ha pubblicato ieri una banca dati con 3655 piani tariffari a confronto per la banda larga fissa e mobile. I dati sono stati raccolti e resi disponibili nell’ambito dell’iniziativa “Policy by the numbers” e chiunque puo’ contribuire a mantenerli aggiornati iscrivendosi all’International Broadband Pricing Study Group.

Riferimenti:

Il (basso?) valore del tempo in rete

sabato, 23 luglio 2011

Dal 2010 in America il volume di affari della pubblicità online supera quello della pubblicità sui giornali, ma i numeri restano confrontabili (26 miliardi di dollari online contro 23 miliardi sui giornali nel 2010) a dispetto della rivoluzione digitale.  Internet assorbe il 15% dei profitti della pubblicità in un paese in cui la popolazione passa su Internet il 31% del tempo dedicato ai media. Ne deriva che il tempo degli utenti vale meno su Internet che sui media tradizionali. Questo fenomeno è stato quantificato da Chris Anderson, di TED, incrociando dati di varia natura. Il risultato è che un’ora di attenzione di un utente vale 1 dollaro su carta stampata, un quarto di dollaro davanti alla TV, e 10 centesimi online.

Bob Garfield propone una spiegazione in un bell’articolo divulgativo su IEEE Spectrum di giugno, nel quale, tra l’altro, mette a confronto il potenziale di Facebook e di Google e individua come elementi chiave di successo il dominio della ricerca da terminale mobile, l’e-mail e il denaro elettronico.

Riporto in sintesi le riflessioni di Garfield sui limiti della pubblicità online:

1. I contenuti illimitati della rete rendono illimitati i luoghi dove si puo’ inserire pubblicità, riducendo il prezzo;

2. Gli utenti online sono attivi e non ammettono che si tolga loro il controllo per mostrare inserzioni pubblicitarie (la pubblicità online è sempre percepita come spam);

3. La pubblicità mirata è vista come una forma di violazione della privacy, anche quando è fatta rispettando la privacy.

Sono questi, secondo Garfield, i tre fattori principali che riducono il ritorno economico della pubblicità online, malgrado l’efficacia di strumenti come i motori di ricerca, il social targeting, e i video preroll.

Riferimenti:

Over over-the-top: FIEG vs Google

mercoledì, 26 gennaio 2011

Se da un lato gli i fornitori di connettivita’ presentano il conto a Google, dall’altro i fornitori di contenuti rivendicano i loro diritti. A farlo sono in particolare gli editori di giornali, rappresentati dalla Federazione Italiana Editori Giornali, che si sono rivolti all’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, comunemente detta Antitrust).

La questione e’ semplice: mentre i motori di ricerca fanno gli interessi dei produttori di contenuti, l’aggregazione di notizie rischia di danneggiarli (in assenza di accordi adeguati e trasparenti) perche’ la maggior parte degli utenti si accontenta di leggere il lancio sull’aggregatore senza approfondire la notizia sul sito originale.

Il 17 gennaio AGCM ha accolto gli impegni di Google a concedere agli editori maggiore controllo sui propri contenuti rilanciati da Google News, e maggiore consapevolezza dei ricavi che derivano dalla distribuzione. Questo e’ quanto si legge sul sito della stessa AGCM:

Chiusa l’istruttoria per possibile abuso di posizione dominante: Google consentirà agli editori di rimuovere o selezionare i contenuti presenti su Google News Italia, renderà note agli editori le quote di ripartizione dei ricavi che determinano la remunerazione degli spazi pubblicitari, rimuoverà il divieto di rilevazione dei click da parte delle imprese che veicolano pubblicità con la sua piattaforma. Governo e Parlamento tutelino diversamente il diritto d’autore in tutti i settori.

L’effetto di questa azione, partita dall’italia, potrebbe avere rilevanza internazionale.

Riferimenti:

Reato omissivo improprio

giovedì, 20 gennaio 2011

I recenti fatti di cronaca e i dibattiti che ne sono scaturiti sulla stampa e nelle sedi istituzionali lasciano aperta la questione della responsabilita’ dei fornitori di accesso ad Internet e dei gestori di servizi online. Ci sono due problemi principali da affrontare: il primo e’ quello del bilanciamento tra interessi contrapposti, quali la liberta’ e l’esigenza di protezione, il secondo e’ il dialogo tra ambiti diversi per finalita’, tempi e linguaggi, quali quello del diritto e quello della tecnologia.

A complicare il quadro interviene un elemento che personalmente trovo particolarmente insidioso, l’omissione, che diviene ancora piu’ sfuggente qualora l’azione omessa non corrisponda ad un obbligo esplicitamente e chiaramente codificato. E’ questo il caso del cosiddetto “reato omissivo improprio“.

Data la rilevanza e la complessita’ dell’argomento, ho chiesto a Chiara Bigotti, docente di “Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica” per il Corso di Laurea in Informatica Applicata, di spiegarne la genesi alla luce dei principi e degli istituti del diritto penale e di illustrarne le implicazioni nell’ambito delle reti e dei servizi di rete. Il risultato del suo lavoro merita di essere pubblicato per esteso in 4 sezioni, alle quali saranno dedicati 4 post su questo blog:

Reato Omissivo Improprio

  1. Il caso Google
  2. Ricostruzione ed evoluzione del reato omissivo improprio
  3. Fonti di attribuzione della posizione di garanzia in capo al gestore
  4. Conclusioni

Ringraziando Chiara per aver colto lo spirito dell’invito che le ho rivolto e per la cura che ha dedicato al compito che le ho affidato, le passo la parola…

Guest post di Chiara Bigotti

Il reato omissivo improprio
Prima parte: Il caso Google

«In attesa di una buona legge che costruisca una ipotesi di responsabilità penale per il mondo dei siti Web (magari colposa, ed allora sì per omesso controllo), non resta che assolvere gli imputati dal reato di cui al capo A, reato che, così come formulato, non sussiste»[1].

Il tribunale di Milano ha assolto, con queste significative parole, gli amministratori delegati di Google Italia s.r.l. (impresa controllante di Google Video) dall’imputazione di concorso nel reato di diffamazione (capo a)[2].

L’accusa rimproverava agli imputati il concorso nel reato di diffamazione, perché omettendo la doverosa osservanza di quella serie di prescrizioni sul corretto trattamento dei dati personali previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196[3], gli amministratori di google avevano finito in via di fatto per agevolare la commissione del reato, fornendo un contributo partecipativo indiretto[4]. Il mancato rispetto da parte del provider degli obblighi prescritti dal citato decreto comporta l’addebito dell’evento-illecito da altri commesso. In questo senso, si è ritenuto che gli imputati avessero contribuito a ledere la reputazione, intesa come dignità sociale, del ragazzo portatore di handicap e dell’associazione Vividown.

La legge sul corretto trattamento dei dati personali viene ritenuta fonte di quella posizione qualificata in capo al provider, denominata tecnicamente «posizione di garanzia», che si sostanzia in uno specifico obbligo di intervento finalizzato all’impedimento dell’illecito. In virtù della particolare posizione di intermediazione che ricoprivano al fine dell’upload del video, e dunque per la particolare vicinanza ai beni e agli interessi potenzialmente in pericolo sulla rete (come, appunto la reputazione), gli amministratori delegati della stessa società erano titolari di specifici obblighi a contenuto positivo.  Questo schema di ragionamento corrisponde alla struttura del reato omissivo improprio, previsto all’art. 40/2 c.p., in forza del quale «Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.» [5]

L’elemento centrale del reato omissivo improprio si rintraccia nella titolarità della c.d. “posizione di garanzia”: il mero accertamento dell’evitabilità dell’evento-reato per effetto della predisposizione di filtri, non è sufficiente ai fini della responsabilità penale, se l’attivazione dell’agente non corrisponde a predeterminati obblighi di attivazione. Questi obblighi istituiscono un legame qualificato tra garante, bene da proteggere e il suo titolare, contraddistinto rispetto alla posizione di ogni altro consociato, in quanto caratterizzato da concreti poteri di intervento che ne rendono effettiva la tutela rafforzata del bene. La titolarità della posizione di garanzia permette, in questo senso, di circoscrivere i confini sfocati e potenzialmente illimitati del rimprovero penale per mancato impedimento dell’evento.

Gli intermediari delle comunicazioni via internet, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, sono titolari di specifici obblighi giuridici riconducibili alla posizione di garanzia nei confronti degli utenti. La motivazione principale a sostegno di questa soluzione presuppone l’assegnazione di specifici compiti di controllo e vigilanza della rete. Questi sorgono dall’esigenza di tutelare gli utenti, in quanto non sempre in grado di rendersi conto da sè dei “nuovi” pericoli cui sono esposti nella realtà virtuale.  L’utente-medio non è in grado di prevedere da sé i rischi cui può incorrere navigando nello spazio virtuale e di reagire proteggendosi in maniera efficace ed adeguata. Al fine di riequilibrare questa situazione di incapacità di autotutela degli utenti, almeno in riferimento a beni di rilievo fondamentale per la persona (vita, salute, incolumità, ect.), l’ordinamento giuridico attribuisce al provider la titolarità di quella posizione qualificata, indicata dall’art. 40/2 c.p. con la locuzione “obbligo giuridico”. La stessa si sostanzia in obblighi di controllo e vigilanza, cui fanno da contraltare poteri di attivazione, finalizzati all’impedimento dell’evento lesivo o pericoloso per i beni giuridici tutelati mediante sanzione penale. Il potere impeditivo è strettamente connesso all’obbligo giuridico; sono due facce della stessa medaglia, per cui l’uno non può essere disgiunto dall’altro, a meno di voler rinunciare alla possibilità di distinzione rispetto a meri obblighi di agire, non qualificati ai sensi dell’art. 40/2 c.p. e quindi irrilevanti dal punto di vista penale. Ciò si traduce nella necessità di accertare, caso per caso, che l’evento verificatosi rientri nei poteri impeditivi dell’obbligato.

Questa è, in breve, la ratio della responsabilità per omesso impedimento prospettata dalla tesi accusatoria.

(continua …)

  1. Tribunale di Milano, sentenza 24 febbraio 2010, deposita il 12 aprile 2010, caso Google, 105.
  2. Il tribunale ha invece condannato gli amministratori della Google Italia s.r.l. ai sensi dell’art. 167, d. lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali:
    «Art. 167 – Trattamento illecito di dati
    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
    2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.».
  3. Il gestore ometteva:
    1. Ai sensi dell’art. 13, l’informativa sulla privacy, visualizzabile in italiano nella pagina iniziale del servizio Google video, in sede di attivazione del relativo account, al fine dell’upload dei files e del valido consenso richiesto dall’art. 23, comma 3 («Il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’intestato le informazioni di cui all’art. 13»);
    2. le garanzie per i dati sensibili, ai sensi dell’art. 26, ossia la necessità del consenso scritto dell’interessato, fermo restando che, secondo il comma 5, «i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi»;
    3. delle misure ed accorgimenti di cui all’art. 17 del medesimo decreto, a garanzia dell’interessato per prevenire i rischi specifici insiti nel tipo di trattamento omesso, dato che Google Italia s.r.l. non si è attivata in tal senso neppure tramite il prescritto interpello (ai sensi del 2°comma) presso l’autorità Garante.
  4. Si tratta del tristemente famoso video nel quale alcuni minorenni insultavano e vessavano un ragazzo diversamente abile.
  5. I reati omissivi riconducibili all’art. 40/2 c.p. sono detti “impropri” per distinguerli dai reati omissivi “propri”. In quest’ultima categoria rientrano i casi di mancato compimento di un’azione doverosa, senza la necessità che si realizzi un evento naturale, fisico, una modificazione della realtà, come sua conseguenza. Un esempio, si rintraccia nel reato di omissione di soccorso, ex art. 593, comma 1°, che incrimina: «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro».

Your video files on the cloud

lunedì, 10 gennaio 2011

Google docs MP4 cloud

Con questo fumetto Google annuncia il nuovo servizio di “video on the cloud” a chiunque acceda a Google docs.

New! Watch your videos anywhere
loading a video to Google Docs is simple,
and once it’s in the cloud you can watch it
from anywhere.
Just click on the file and start watching.

Tra i consigli che si trovano nella breve pagina di approfondimento c’e’ quello di caricare i video alla massima risoluzione possibile (1920 X 1080).

Le nubi continuano ad addensarsi sulle connessioni a tariffa piatta…

Riferimenti:

Nuove nuvole nel cielo degli operatori

mercoledì, 29 dicembre 2010

MP3 clouds

Si chiama mSpot il portale che porta la musica sulle nuvole per seguire gli utenti ovunque, su piattaforma Apple, Android, o Microsoft. Ma quando dalle nuvole la musica ripiove sulla terra intasa le solite reti degli operatori (mobili e non) che non hanno modelli di business adeguati a sopportare questo nuovo tipo di traffico e a trarne vantaggio.

Il cloud computing non è una novità: è argomento di ricerca da più di 10 anni ed è entrato nell’uso comune grazie alla diffusione di applicazioni e servizi online di successo come quelli offerti da Amazon e, soprattutto, da Google (Google Apps). Se ce ne fosse bisogno, una conferma indiretta della diffusione del cloud computing viene dal recente successo dei netbook .

L’iniziativa di mSpot apre però uno scenario nuovo, perchè spinge gli utenti a depositare in Internet i propri file multimediali, indipendentemente dal desiderio di condividerli con altri o dall’esigenza di elaborarli. La motivazione principale è la comodità di averli sempre “a portata di mano”.

E’ questa la rivoluzione: pensare che ciò che sta in rete sia più a portata di mano di un file sulla memoria di massa del nostro smart phone o del nostro notebook.

Quando si sviluppano sistemi o applicazioni di rete si devono fare i conti con la capacità di elaborazione, lo spazio di archiviazione e la capacità di comunicazione. Di solito si ricorre alla rete quando la comunicazione è essenziale (applicazioni condivise) o quando servono capacità di elaborazione o spazio di storage tali da giustificare il costo della comunicazione. Fino ad ora ascoltare musica non era ritenuta un’attività che rendesse vantaggioso l’uso della rete se non per “scaricare” nuovi file. Infatti le capacità di elaborazione e di memoria dei dispsitivi ultraportatili sono più che adeguate allo scopo. Il fatto di ricorrere alla nuvola solo per comodità, presuppone che la comunicazione tra la nuvola e il proprio dispositivo abbia un costo trascurabile, al punto da riscaricare lo stesso file multimediale ogni volta che lo si vuole ascoltare. Al momento non è così: scaricare un file multimediale ha un costo. Se questo costo non è percepito dall’utente finale, qualcuno deve comunque farsene carico perchè il modello sia sostenibile.

Non escludo che il via-vai di file multimediali tra le nuvole e la terra possa essere un’applicazione vincente, nè che possa generare profitti e utilità, ma di due cose sono convinto. La prima è che tenere i file distanti da chi li deve usare è intrinsecamente antieconomico (la diseconomia è il prezzo da pagare per offrire agli utenti la comodità di cambiare smartphone senza trasferire i file), la seconda è che l’equilibrio tra gli interessi in gioco si può trovare solo con modelli che tengano conto dei costi. In una rete di accesso neutrale si può cercare di instaurare questo equilibrio senza che le nubi minaccino gli operatori.

Riferimenti

L’offerta rifiutata da chi gestisce offerte

lunedì, 20 dicembre 2010

groupon

Sei miliardi di dollari non bastano a Google per acquisire Groupon, il sito che gestisce offerte locali online. Il fatto che si tratti dell’offerta più alta di sempre e che sia stata rifiutata, la dice lunga sul valore della dimensione territoriale della rete, che è in buona parte ancora inesplorata.

Gli operatori vogliolo le NAN

sabato, 11 dicembre 2010

France Telecom, Telecom Italia, Vodafone e altri operatori sentono il bisogno di nuovi modelli di business per sostenere il traffico generato sulle proprie reti dalla crescente offerta (e domanda) di contenuti e applicazioni a banda larga.

internet traffic

La situazione e’ ben spiegata negli articoli apparsi su Bloomberg ( Matthew Campbell and Jonathan Browning, 8 dicembre 2010) e su Repubblica.it (Alessandro Longo, 10 dicembre 2010).

In sostanza quello che chiedono gli operatori e’ che i fornitori di contenuti e servizi (Google, Apple, Facebook e gli altri) contribuiscano a pagare il traffico. Questo sovverte il modello di business orientato all’accesso e all’integrazione verticale e apre la strada ad un nuovo modello orientato ai servizi. Al momento la situazione sembra preludere ad uno scontro tra operatori e service provider, e riapre il dibattito sulla neutralita’.

Ma superando le polemiche e i contrasti apparenti quello che chiedono gli operatori sembra proprio l’adozione del modello di “neutral access network” (NAN) che e’ l’oggetto di questo blog. Forse i tempi sono maturi per approfondire il dibattito e per sperimentare sul campo il modello, conciliando le esigenze di operatori e fornitori di servizi a vantaggio dello sviluppo sostenibile delle reti e nel rispetto della neutralita’.

Alessandro Bogliolo

Riferimenti:

Libertà e diritto in rete: Il caso Google

lunedì, 19 aprile 2010

google

Secondo seminario interdisciplinare organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza e dal Corso di Laurea di Informatica Applicata dell’Università degli studi di Urbino sul tema della libertà e del diritto penale in rete.

Martedì 20 aprile 2010, ore 17-19, Via Matteotti, 1, Urbino

Prof. Lucio Monaco (Diritto penale)
Prof. Gabriele Marra (Diritto penale)
Prof. Alessandro Bogliolo (Sistemi di elaborazione delle informazioni)

Il seminario si propone di discutere, in una prospettiva interdisciplinare, implicazioni della recentissima pronuncia resa dal Tribunale di Milano relativa alla responsabilità dell’ISP per contenuti illeciti immessi in rete per suo tramite.

Poichè il seminario è inserito tra le attività formative del corso di laurea di Informatica Applicata, agli studenti che frequenteranno il seminario verranno riconosciuti 0.25 CFU.

Riferimenti: