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Un cavallo di Troia per le reti

Venerdì, 22 Gennaio 2010

In Italia solo una persona su 5 e meno di una famiglia su due hanno una connessione a banda larga residenziale (dati tratti dalle tabelle 1.19 e 1.22 della Relazione Annuale 2009 di AGCOM). Il resto della popolazione o non e’ raggiunto dalla rete, o non è  interessato alle offerte degli operatori di rete fissa.

Cavallo di troia

Chi usa Internet abitualmente sa che il suo vero valore sta nella capacità di soddisfare ogni esigenza e fa fatica a pensare che altri non ne percepiscano l’utilità, ma evidentemente è così. Del resto, dire che con Internet si può fare di tutto non aiuta a capire cosa farci realmente. E’ difficile stabilire se digital divide nasca dalla mancanza di offerta o dalla mancanza di domanda, ma è certo che se non cambia l’offerta non cambia la domanda, e se la domanda non cresce gli investimenti nelle infrastrutture di rete non sono remunerativi.

Perché allora non provare a ripartire dai servizi, magari dai più popolari come il telefono o la televisione, presi uno alla volta? In Internet si possono fare telefonate a costi ridotti, si possono ricevere canali televisivi gratuiti, si possono trovare milioni di libri … Non è difficile convincersi che questo è un bene, ma non è facile accettare che per godere di questi benefici si debba prima siglare un contratto pluriennale con un operatore impegnandosi a pagare un canone fisso di accesso.

Diverso sarebbe se l’utente potesse comperare direttamente i servizi online di cui realmente percepisce l’utilità, riuscendo a confrontarli per costo e qualità con quelli tangibili che già conosce. E’ chiaro che per comprare un servizio ogni utente avrebbe bisogno di una connessione e che questa gli sarebbe comunque offerta da un operatore che avrebbe bisogno del proprio utile, ma il ruolo strumentale dell’operatore non apparirebbe centrale e il costo fisso della connessione non costituirebbe una barriera d’accesso ai servizi.

In un modello commerciale orientato ai servizi, chi è interessato (solo) ad uno specifico servizio può rivolgersi direttamente al fornitore di quel servizio il cui prezzo comprenderà il compenso che il fornitore deve all’operatore di rete che garantisce il collegamento all’utente senza imporgli alcun canone fisso. Se la creazione del collegamento richiede anche l’installazione di un apparato a casa dell’utente (Router ADSL, CPE Hiperlan, CPE WiMAX, …) potrebbe essere l’utente a procurarselo una volta per tutte (rivolgendosi ad un rivenditore o a un installatore locale) esattamente come è l’utente ad acquistare consapevolmente l’antenna televisiva, l’apparecchio telefonico, il telefonino, il portatile o il palmare senza bisogno di un operatore che glielo offra apparentemente gratis in cambio di un contratto e di un canone.

In questo modello i servizi più popolari avrebbero la funzione di cavalli di troia per aumentare la penetrazione della banda larga. Non solo perché renderebbero evidenti e diversificate le motivazioni individuali per connettersi in rete, ma anche perché diversificando l’offerta e aumentando la penetrazione del mercato contribuirebbero a rendere remunerativi gli investimenti in infrastrutture di rete.

I modelli commerciali orientati ai servizi sono uno degli elementi distintivi delle reti di accesso neutrali.

Riferimenti:

Il garante della neutralità

Venerdì, 23 Gennaio 2009

La notizia è di questi giorni: “AgCom multa Opitel (Tele2) per 90.000 Euro per aver limitato il P2P senza averne dato chiara informazione agli utenti“.

Il provvedimento 19298 (intitolato “PS540 - TELE2-FILTRI DI UTILIZZO”) è stato pubblicato 2 giorni fa sul bollettino di AgCom alla sezione PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, ma risale al 18 dicembre 2008 e si riferisce a fatti che risalgono a gennaio 2008.

A tutti gli effetti si tratta di una sentenza che punisce una violazione del principio di neutralità. Ma andando a leggere il testo del provvedimento si scopre che la sanzione è motivata dalla violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Dlgs 206/05, che definiscono le forme di pubblicità (art. 20), fissano gli elementi di valutazione della pubblicità ingannevole (art. 21) e stabiliscono le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (art. 22).

Si tratta quindi di un provvedimento di grande rilevanza per il tema della neutralità della rete, ma il termine “neutralità” non vi compare affatto per mancanza di riferimenti normativi specifici. A dire il vero non compare neppure il prefisso “neu”…

All’operatore non viene contestato il ricorso al traffic shaping, ma la mancanza di chiarezza sull’uso che ne fa e sulle conseguenze per gli utenti. Se da un lato questo denuncia la mancanza di tutele dirette della neutralità della rete, dall’altro riconosce implicitamente il valore del principio di neutralità, in quanto ammette che gli utenti, in assenza di indicazioni contrarie, possano lecitamente pretendere che tale principio sia rispettato. Come dire: la neutralità è la condizione di default.

Riferimenti:

Separazione, condivisione e neutralità

Sabato, 22 Novembre 2008

Scrive Nicola D’Angelo (Commissario AgCom) su Nova24 di questa settimana, che il valore delle comunicazioni non è solo nelle reti, ma anche nei servizi. La neutralità delle infrastrutture, e magari la loro condivisione, serve a garantire pluralità e non discriminazione dell’offerta di servizi, riducendo il rischio di conflitto d’interessi degli operatori, controllo discriminatorio dell’accesso ai contenuti e violazione del diritto alla libertà di informazione.

Riferimenti:

  • Nicola D’Angelo, “Libero traffico in libera rete“, Nova24, 20 novembre 2008.