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Reato omissivo improprio

giovedì, 20 gennaio 2011

I recenti fatti di cronaca e i dibattiti che ne sono scaturiti sulla stampa e nelle sedi istituzionali lasciano aperta la questione della responsabilita’ dei fornitori di accesso ad Internet e dei gestori di servizi online. Ci sono due problemi principali da affrontare: il primo e’ quello del bilanciamento tra interessi contrapposti, quali la liberta’ e l’esigenza di protezione, il secondo e’ il dialogo tra ambiti diversi per finalita’, tempi e linguaggi, quali quello del diritto e quello della tecnologia.

A complicare il quadro interviene un elemento che personalmente trovo particolarmente insidioso, l’omissione, che diviene ancora piu’ sfuggente qualora l’azione omessa non corrisponda ad un obbligo esplicitamente e chiaramente codificato. E’ questo il caso del cosiddetto “reato omissivo improprio“.

Data la rilevanza e la complessita’ dell’argomento, ho chiesto a Chiara Bigotti, docente di “Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica” per il Corso di Laurea in Informatica Applicata, di spiegarne la genesi alla luce dei principi e degli istituti del diritto penale e di illustrarne le implicazioni nell’ambito delle reti e dei servizi di rete. Il risultato del suo lavoro merita di essere pubblicato per esteso in 4 sezioni, alle quali saranno dedicati 4 post su questo blog:

Reato Omissivo Improprio

  1. Il caso Google
  2. Ricostruzione ed evoluzione del reato omissivo improprio
  3. Fonti di attribuzione della posizione di garanzia in capo al gestore
  4. Conclusioni

Ringraziando Chiara per aver colto lo spirito dell’invito che le ho rivolto e per la cura che ha dedicato al compito che le ho affidato, le passo la parola…

Guest post di Chiara Bigotti

Il reato omissivo improprio
Prima parte: Il caso Google

«In attesa di una buona legge che costruisca una ipotesi di responsabilità penale per il mondo dei siti Web (magari colposa, ed allora sì per omesso controllo), non resta che assolvere gli imputati dal reato di cui al capo A, reato che, così come formulato, non sussiste»[1].

Il tribunale di Milano ha assolto, con queste significative parole, gli amministratori delegati di Google Italia s.r.l. (impresa controllante di Google Video) dall’imputazione di concorso nel reato di diffamazione (capo a)[2].

L’accusa rimproverava agli imputati il concorso nel reato di diffamazione, perché omettendo la doverosa osservanza di quella serie di prescrizioni sul corretto trattamento dei dati personali previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196[3], gli amministratori di google avevano finito in via di fatto per agevolare la commissione del reato, fornendo un contributo partecipativo indiretto[4]. Il mancato rispetto da parte del provider degli obblighi prescritti dal citato decreto comporta l’addebito dell’evento-illecito da altri commesso. In questo senso, si è ritenuto che gli imputati avessero contribuito a ledere la reputazione, intesa come dignità sociale, del ragazzo portatore di handicap e dell’associazione Vividown.

La legge sul corretto trattamento dei dati personali viene ritenuta fonte di quella posizione qualificata in capo al provider, denominata tecnicamente «posizione di garanzia», che si sostanzia in uno specifico obbligo di intervento finalizzato all’impedimento dell’illecito. In virtù della particolare posizione di intermediazione che ricoprivano al fine dell’upload del video, e dunque per la particolare vicinanza ai beni e agli interessi potenzialmente in pericolo sulla rete (come, appunto la reputazione), gli amministratori delegati della stessa società erano titolari di specifici obblighi a contenuto positivo.  Questo schema di ragionamento corrisponde alla struttura del reato omissivo improprio, previsto all’art. 40/2 c.p., in forza del quale «Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.» [5]

L’elemento centrale del reato omissivo improprio si rintraccia nella titolarità della c.d. “posizione di garanzia”: il mero accertamento dell’evitabilità dell’evento-reato per effetto della predisposizione di filtri, non è sufficiente ai fini della responsabilità penale, se l’attivazione dell’agente non corrisponde a predeterminati obblighi di attivazione. Questi obblighi istituiscono un legame qualificato tra garante, bene da proteggere e il suo titolare, contraddistinto rispetto alla posizione di ogni altro consociato, in quanto caratterizzato da concreti poteri di intervento che ne rendono effettiva la tutela rafforzata del bene. La titolarità della posizione di garanzia permette, in questo senso, di circoscrivere i confini sfocati e potenzialmente illimitati del rimprovero penale per mancato impedimento dell’evento.

Gli intermediari delle comunicazioni via internet, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, sono titolari di specifici obblighi giuridici riconducibili alla posizione di garanzia nei confronti degli utenti. La motivazione principale a sostegno di questa soluzione presuppone l’assegnazione di specifici compiti di controllo e vigilanza della rete. Questi sorgono dall’esigenza di tutelare gli utenti, in quanto non sempre in grado di rendersi conto da sè dei “nuovi” pericoli cui sono esposti nella realtà virtuale.  L’utente-medio non è in grado di prevedere da sé i rischi cui può incorrere navigando nello spazio virtuale e di reagire proteggendosi in maniera efficace ed adeguata. Al fine di riequilibrare questa situazione di incapacità di autotutela degli utenti, almeno in riferimento a beni di rilievo fondamentale per la persona (vita, salute, incolumità, ect.), l’ordinamento giuridico attribuisce al provider la titolarità di quella posizione qualificata, indicata dall’art. 40/2 c.p. con la locuzione “obbligo giuridico”. La stessa si sostanzia in obblighi di controllo e vigilanza, cui fanno da contraltare poteri di attivazione, finalizzati all’impedimento dell’evento lesivo o pericoloso per i beni giuridici tutelati mediante sanzione penale. Il potere impeditivo è strettamente connesso all’obbligo giuridico; sono due facce della stessa medaglia, per cui l’uno non può essere disgiunto dall’altro, a meno di voler rinunciare alla possibilità di distinzione rispetto a meri obblighi di agire, non qualificati ai sensi dell’art. 40/2 c.p. e quindi irrilevanti dal punto di vista penale. Ciò si traduce nella necessità di accertare, caso per caso, che l’evento verificatosi rientri nei poteri impeditivi dell’obbligato.

Questa è, in breve, la ratio della responsabilità per omesso impedimento prospettata dalla tesi accusatoria.

(continua …)

  1. Tribunale di Milano, sentenza 24 febbraio 2010, deposita il 12 aprile 2010, caso Google, 105.
  2. Il tribunale ha invece condannato gli amministratori della Google Italia s.r.l. ai sensi dell’art. 167, d. lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali:
    «Art. 167 – Trattamento illecito di dati
    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
    2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.».
  3. Il gestore ometteva:
    1. Ai sensi dell’art. 13, l’informativa sulla privacy, visualizzabile in italiano nella pagina iniziale del servizio Google video, in sede di attivazione del relativo account, al fine dell’upload dei files e del valido consenso richiesto dall’art. 23, comma 3 («Il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’intestato le informazioni di cui all’art. 13»);
    2. le garanzie per i dati sensibili, ai sensi dell’art. 26, ossia la necessità del consenso scritto dell’interessato, fermo restando che, secondo il comma 5, «i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi»;
    3. delle misure ed accorgimenti di cui all’art. 17 del medesimo decreto, a garanzia dell’interessato per prevenire i rischi specifici insiti nel tipo di trattamento omesso, dato che Google Italia s.r.l. non si è attivata in tal senso neppure tramite il prescritto interpello (ai sensi del 2°comma) presso l’autorità Garante.
  4. Si tratta del tristemente famoso video nel quale alcuni minorenni insultavano e vessavano un ragazzo diversamente abile.
  5. I reati omissivi riconducibili all’art. 40/2 c.p. sono detti “impropri” per distinguerli dai reati omissivi “propri”. In quest’ultima categoria rientrano i casi di mancato compimento di un’azione doverosa, senza la necessità che si realizzi un evento naturale, fisico, una modificazione della realtà, come sua conseguenza. Un esempio, si rintraccia nel reato di omissione di soccorso, ex art. 593, comma 1°, che incrimina: «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro».

Su Pisanu sono stato smentito!

martedì, 4 gennaio 2011

Il testo del milleproroghe è stato pubblicato in gazzetta il 29 dicembre 2010 e contiene ciò che non mi aspettavo:

19.  All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attivita’ principale,»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Restano valide tutte le considerazioni che avevo precedentemente fatto, ma prendo atto che si è verificata l’ipotesi che avevo data per “poco realistica”: è stato utilizzato il milleproroghe per abrogare (almeno in parte) l’Art. 7 del Decreto Pisanu e per imporre l’obbligo di licenza solo a chi fa del Wi-Fi pubblico la sua attività prevalente.

Al di là dello strumento utilizzato, che ritenevo tecnicamente inadeguato, l’abrogazione del comma 4 senza alcuna nuova disposizione normativa mi stupisce davvero. Che sia davvero possibile connettersi ad Internet senza rivelare la propria identità al gestore dell’hot spot?

Per ora sto scrivendo da un albergo di Roma che mi ha chiesto di fotocopiare la carta d’identità per lasciarmi utilizzare la connessione della reception. Se mi fanno usare anche la stampante gli lascio una copia del milleproroghe.

Wi-FI vs Wi-IT

martedì, 28 dicembre 2010

Wi-FI vs Wi-IT

Considerando la maturità della normativa finlandese sul wireless viene da pensare che non sia per una semplice coincidenza che la sigla del Wi-Fi termina con la sigla della Finlandia…

In particolare, per quanto ne so, la normativa finlandese è la prima a regolamentare le comunità wireless, fin dal 2007. Si veda il WLAN memorandum della Finnish Communications Regulatory Authority.

Nel frattempo in Italia vengono ancora visti come pionieri ignorati dalla  normativa i ragazzi di Ninux che da anni si organizzano spontaneamente per creare reti wireless comunitarie sui tetti di Roma a partire dalla costruzione dei nodi. E giustamente ne parla Nòva. Consiglio di visitare il sito e il blog di Ninux a chiunque voglia saperne di più sulle community networks.

Da qualche mese è partito un progetto europeo denominato ULOOP (user-centric wireless local loop) che studia i rapporti tra comunità wireless e reti di accesso ad Internet, per metterne in luce le potenzialità e abilitarne il pieno utilizzo. Il progetto tratterà non solo aspetti tecnologici, ma anche sociali, economici e legali.

Riferimenti

http://blog.ninux.org/

Le mille e una proroga

mercoledì, 22 dicembre 2010

Corre voce che nel consiglio dei ministri di oggi si sia tornati a parlare della liberalizzazione del Wi-Fi in occasione dell’approvazione del milleproroghe, il cui testo non è ancora disponibile. Le dichiarazioni dei politici sono contraddittorie e i commenti dei giornali e della rete non possono fare chiarezza su ciò che non si conosce ancora. Alle tante voci aggiungo la mia.

Il comunicato ufficiale pubblicato dal governo a valle del consiglio dei ministri n. 120 non fa alcun riferimento alla liberalizzazione dell’accesso ad Internet. Guardando l’elenco dei provvedimenti discussi e approvati (ma non ancora pubblicati) l’unico che ragionevolmente potrebbe avere a che fare con l’articolo 7 della Legge 155/05 (il cosiddetto decreto Pisanu) è il milleproroghe, che genericamente si intitola “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative“.

Se la liberalizzazione del Wi-Fi è stata discussa nell’ambito del mille proroghe, dovrebbe avere a che fare con una scadenza. Nell’articolo 7 del  Decreto Pisanu l’unica scadenza è quella che riguarda l’obbligo di licenza per il Wi-Fi pubblico, prescritto dal comma a. Quindi a rigore dovrebbero esserci due possibilità:

  1. il comma a dell’Art. 7 è stato prorogato, e quindi per il 2011 sarà tutto come prima;
  2. il comma a dell’Art. 7 non è stato prorogato, e quindi dal primo gennaio non sarà più necessario richiedere la licenza al questore per accendere hot spot Wi-Fi pubblici.

L’abrogazione in toto dell’Art. 7 è poco realistica per due ragioni: la prima è che il milleproroghe mi sembra uno strumento tecnicamente inadeguato per abrogare disposizioni di legge che non hanno scadenza, la seconda è che mi stupirebbe non trovare traccia nel comunicato ufficiale del governo di un provvedimento tanto atteso e discusso.

Quanto ho appena affermato è in contrasto con le dichiarazioni che sono circolate oggi, ma aspetto che a smentire le mie congetture sia il testo dei provvedimenti.

IDEM e Wi-Fi

domenica, 5 dicembre 2010

IDEM è il nome dell’infrastruttura di autorizzazione e autenticazione federata della rete GARR. Il 2 e 3 dicembre il MIUR ha ospitato il secondo IDEM day, nell’ambito del quale si è parlato di aunteticazione federata per l’accesso ad Internet. Io sono stato invitato a riparlare delle linee guida del tavolo tecnico Università Digitale, e ne ho approfittato per aggiornare le riflessioni sulla liberalizzazione del Wi-Fi alla luce della complessa situazione politica.

Se siete interessati, ecco le slide, ma in estrema sintesi è sempre meno probabile che cambi davvero qualcosa da qui alla fine dell’anno.

La liberalizzazione del Wi-Fi

venerdì, 12 novembre 2010

Leggendo il testo dell’ Art. 7 della legge 155/2005 e il verbale della seduta n. 113 del 5/11/2010 del Consiglio dei Ministri, non è facile interpretare cosa intenda il Ministro Maroni quando parla di collegarsi liberamente a reti WiFi, né prevedere i tempi in cui questo sarà reso possibile.

Dal verbale si evince infatti che il Consiglio dei ministri ha approvato sia un decreto legge che contiene diverse disposizioni in materia di sicurezza pubblica (tra le quali non si cita il WiFi), sia un disegno di legge “che, fra l’altro: […] in materia di accesso alla rete Wi-Fi: prevede il superamento delle restrizioni al libero accesso alla rete contenute nel cosiddetto decreto Pisanu, mantenendo tuttavia adeguati standard di sicurezza”.

La questione merita alcune osservazioni.

La prima è che si tratta di un disegno di legge, che dovrà affrontare l’iter parlamentare in un periodo di affanno del governo e rischia quindi di trovarsi imbottigliato malgrado l’appoggio di massima bipartisan al punto in questione.

La seconda osservazione, che riprendo da alcuni blog e dal confronto con gli amici giuristi, è che il riferimento al primo gennaio 2011 lascia intendere che non si tratti di un’abrogazione dell’articolo 7, che potrebbe avere decorrenza da qualsiasi momento, ma della mancata proroga del comma 1, l’unico ad avere un riferimento temporale, che è quello che prescrive l’obbligo di licenza per i gestori di Internet point.

La terza osservazione è che l’abrogazione in toto dell’Art. 7 del decreto Pisanu creerebbe un vuoto normativo che mal si concilia con il “mantenimento di adeguati standard di sicurezza” e che pertanto richiederebbe la contestuale emanazione di nuove norme che dovrebbero, quantomeno, essere discusse e approvate.

La quarta osservazione è riferita alle dichiarazioni di Maroni in conferenza stampa circa il superamento delle “restrizioni imposte dal decreto di cinque anni fa, che ora sono state oltrepassate dall’evoluzione tecnologica”. Questo riferimento all’evoluzione tecnologica fa ben sperare circa l’abolizione dell’obbligo di registrazione dei dati di un documento di identità, ma fa pensare che si mantenga comunque l’obbligo di identificazione mediante nuove tecnologie. Pur non sapendo a quali tecnologie alluda il Ministro, me me ne vengono in mente due che sono già utilizzabili:

  1. identificazione indiretta (attraverso SMS o attraverso carta di credito);
  2. autenticazione federata per l’accesso ad Internet.

L’identificazione indiretta era stata ammessa dal Ministero dell’Interno già nel 2007, su sollecitazione di Assoprovider.

L’autenticazione federata per l’accesso ad Internet è stata invece introdotta nelle linee guida elaborate dal gruppo di lavoro che ho il piacere di coordinare in seno al Tavolo Tecnico Università Digitale (istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MIUR). Le linee guida, che fanno anche riferimento anche alle forme di identificazione indiretta, sono state approvate in luglio 2010 dal tavolo dopo aver raccolto il parere favorevole del Ministero dell’Interno.

Di “Aspetti normativi delle reti IP e della comunicazione digitale” e di “Autenticazione federata per l’accesso ad Internet” ho parlato oggi al workshop ICT4University che si è tenuto a Napoli, nello splendido complesso di San Marcellino.

In attesa che si chiarisca cosa vuol dire liberalizzazione del Wi-Fi e quando avverrà, in molti si aspettano che dal prossimo primo gennaio potranno accedere gratuitamente ad Internet da qualsiasi luogo pubblico. Temo che questa aspettativa verrà delusa.

Dopo Pisanu

venerdì, 5 novembre 2010

Il Consiglio dei Ministri ha deciso oggi di includere nel pacchetto sicurezza l’abolizione del Decreto Pisanu, che dal primo gennaio 2011 potrebbe non essere più applicato. E’ un segnale positivo che denota, se non altro, la percezione dell’importanza strategica di Internet da parte del Governo. Ma per valutarne la portata occorre aspettare di sapere cosa verrà dopo il Decreto Pisanu.

NeutralAccess10 – 6 – Modelli gestionali

sabato, 3 luglio 2010

La sessione conclusiva di NeutralAccess10, nel pomeriggio del 16 giugno, è stata dedicata ai modelli gestionali.

Gianluca Manzacca, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha parlato delle prospettive nella regolamentazione delle NGN, prendendo atto dell’importanza del coordinamento tra approcci locali e approcci nazionali ed entrando nel merito dei motivi di intervento pubblico per risolvere situazioni di digital divide o per abilitare lo sviluppo economico. Manzacca ha parlato del ruolo del regolatore negli investimenti pubblici alla luce della legge 69 del 18 giugno 2009, del ruolo consultivo dell’Autorità, della funzione di coordinamento tra programmazione pubblica e privata, di Open Access e delle condizioni che rendono lecito il ricorso ad aiuti di stato.

Gianni Armetta, di New Deal Productions e Streamit.it, ha parlato di modelli di business e costi di diffusione per Internet TV professionali. In particolare ha parlato della difficoltà di conquistare la fiducia del cliente e di portarlo ad investire sull’utenza Internet, che ha un maggior valore rispetto q auella televisiva perchè consapevole e attiva. Ha inoltre illustrato i nuovi modelli di advertising e di business resi possibili dalla televisione in rete. Secondo Armetta le trasmissioni video su Internet subiscono oggi la stessa inerzia e la stessa diffidenza che il web ha vissuto negli anni novanta.

Francesco Russo, di WiTech SpA, ha parlato dei modelli di Business adottati dagli operatori Wireless. In particolare ha descritto la catena del valore e ha messo in evidenza il ruolo dei sistemi di Access management, presentando il sistema WROP di WiTech come strumento abilitante per la adozione di modelli di business ad alto valore aggiunto.

Rodolfo Rughi, di MilliWay, ha parlato delle possibili sinergie tra pubblico e privato per garantire la sostenibilita’ economica delle infrastrutture e il rientro degli investimenti.

Libertà e diritto in rete: Il caso Google

lunedì, 19 aprile 2010

google

Secondo seminario interdisciplinare organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza e dal Corso di Laurea di Informatica Applicata dell’Università degli studi di Urbino sul tema della libertà e del diritto penale in rete.

Martedì 20 aprile 2010, ore 17-19, Via Matteotti, 1, Urbino

Prof. Lucio Monaco (Diritto penale)
Prof. Gabriele Marra (Diritto penale)
Prof. Alessandro Bogliolo (Sistemi di elaborazione delle informazioni)

Il seminario si propone di discutere, in una prospettiva interdisciplinare, implicazioni della recentissima pronuncia resa dal Tribunale di Milano relativa alla responsabilità dell’ISP per contenuti illeciti immessi in rete per suo tramite.

Poichè il seminario è inserito tra le attività formative del corso di laurea di Informatica Applicata, agli studenti che frequenteranno il seminario verranno riconosciuti 0.25 CFU.

Riferimenti:

La neutralità come principio regolativo – 2

venerdì, 19 marzo 2010

Guest post di Gabriele Marra.

(… segue dal 4 marzo 2010)

Nella prospettiva che qui interessa, riguardante il contributo che il NNP (Network Neutrality Principle) può offrire ai temi della prevenzione delle condotte criminose e all’attribuzione delle responsabilità nel caso di commissione di fatti penalmente illeciti, è tuttavia necessaria una più puntuale definizione del principio in parola. In difetto, l’accostamento tra un principio che non fa mistero della sua vocazione anarchica ed un settore dell’ordinamento che più di ogni altro risulta finalizzato a prevenire i guasti dell’anarchia apparirebbe come una risibile stranezza.

Questo apparente paradosso può tuttavia essere avviato a soluzione ricordando che il NNP non esprime soltanto contenuti tecnologici - ai quali parametrare gli interventi di ingegnerizzazione delle reti - ma anche fondamentali riflessi sociali: la neutralità rispetto ai contenuti realizza infatti un’importante funzione sociale nella prospettiva dell’espansione dei diritti fondamentali e dell’implementazione del loro esercizio. Applicazioni tecnologiche rispondenti a questo canone debbono, pertanto, nei limiti in cui si dirà, andare esenti dalla reazione punitiva dello Stato prevista. Ben diversa, invece, la conclusione quando la gestione di una qualche applicazione tecnologica o la definizione di una specifica architettura di rete non risulti congrua ai minimali dettami di quel principio. In tutti questi casi, infatti, la condotta non soddisfa l’utilità sociale e, pertanto, deve considerarsi socialmente inadeguata.

Conclusione che può essere esemplificata ipotizzando di riconoscere, su questa base, immunità penale ad ISP che si limitino a gestire, senza distinzioni qualitative operate in via preventiva, la pubblicazione di informazioni direttamente da parte degli utenti. Immunità che dovrebbe essere invece negata ad un ISP che garantisca una preferenza nell’instradamento di informazioni suo tramite immesse nella rete attraverso la predisposizioni di specifici filtri ex ante predisposti.

Il criterio qui tratteggiato non esaurisce, ovviamente, le condizioni al verificarsi delle quali può considerarsi legittima l’irrogazione di un pena a carico dei trasgressori, né può considerarsi così completamente declinato nei suoi contenuti. Può tuttavia contribuire, già in questa embrionale fase di riflessione, a comprendere perché la condanna dei gestori del sito svedese The Pirate Bay, dichiaratamente finalizzato a consentire lo scambio di materiale audio e video in violazione delle leggi che proteggono il diritto di autore, abbia suscitato ben poche critiche, che invece sono state molteplici e radicali a fronte della recentissima pronuncia di condanna emessa nei confronti di alti dirigenti di Google per contenuti illeciti immessi, senza alcun controllo preventivo, sul sito Youtube. (continua…)

Gabriele Marra