Archivi per la categoria ‘Normativa’

Google e la privacy – L’assoluzione in appello e l’azione dei garanti

venerdì, 5 aprile 2013

In febbraio sono state depositate le motivazioni della sentenza d’appello del Caso Google, che a 3 anni dalla sentenza di primo grado del tribunale di Milano ha assolto Google dalla responsabilità per la pubblicazione di contenuti illeciti avvenuta suo tramite. Nel frattempo i garanti della privacy di sei paesi europei si sollevano contro Google riaprendo il dibattito.

Le motivazioni della sentenza d’appello e l’azione dei garanti della privacy verranno approfondite e discusse a Urbino nel corso di un seminario interdisciplinare organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, dal Corso di Laurea in Informatica Applicata e dall’Associazione culturale NeuNet.

Mercoledì 10 aprile 2013, ore 16-18

Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza,Via Matteotti, 1, Urbino

Prof. Gabriele Marra (Diritto penale)
Prof. Alessandro Bogliolo (Sistemi di elaborazione delle informazioni)

Poichè il seminario è inserito tra le attività formative del corso di laurea in Informatica Applicata, agli studenti che frequenteranno il seminario verranno riconosciuti 0.125 CFU.

Riferimenti:

Per la Commissione Europea è ora di pronunciarsi sulla Net Neutrality

lunedì, 25 giugno 2012

Bruxelles, Sala Fellini dell’Hotel Marivaux, SESERV workshop, Mercoledi’ 20 giugno.

Vesa Terava (Responsabile dell’Unità B2, DG INFSO, della Commissione Europea), parlando delle prospettive della regolamentazione europea sulla Net Neutrality, ha detto che ci sono 3 motivi per i quali la Commissione Europea ritiene che sia giunto il momento di pronunciarsi in materia:

1) i dati del BEREC, secondo i quali il 20% degli utenti di Internet mobile in Europa subiscono restrizioni discriminatorie (http://erg.eu.int/doc/whatsnew/pr29052012.pdf);

2) il rischio di frammentazione e confusione causato dalle iniziative autonome (ritenute premature) di alcuni stati membri  (http://lnkd.in/hPcCYD);

3) l’esigenza di certezza normativa manifestata dagli investitori.

Fino ad ora la Commissione riteneva che la NN fosse sufficientemente tutelata dall’ultima revisione del quadro normativo sulle Comunicazioni Elettroniche, che copre già gli aspetti principali:
- scelta (art. 8 of FD),
- trasparenza (art. 20 and art. 21 of USD),
- QoS (art. 22(3) of USD),
- cambio di operatore (art. 30 USD),
- privacy (art. 5 of ePrivacy Directive).

Ora la Commissione ha in cantiere nuove linee guida su trasparenza, traffic management, switching, e uso responsabile degli strumenti di traffic management.

Riferimenti:

NeutralAccess12 – Atti – Quante corsie nel futuro della rete?

martedì, 19 giugno 2012

Si è svolta ieri a Roma la quinta edizione di NeutralAccess. I dati e i punti di vista presentati dai relatori hanno composto un quadro articolato e organico che ha offerto visioni insolitamente chiare dello stato della rete e delle prospettive dell’Agenda Digitale Europea per il 2020.

In attesa degli atti e delle registrazioni degli interventi (in corso di pubblicazione), ecco alcuni dei temi che sono stati trattati:

  • Paolo Talone (Fondazione Ugo Bordoni), Condivisione del backhauling, spread tra banda e servizi, gap tra domanda e offerta su reti UBB;
  • Salvatore Lombardo (Infratel Italia), Modelli di intervento (public DBO,  Joint Venture, private DBO), penetrazione BB su rete fissa (50% di DSL invenduto);
  • Paolo Alagia (AGCOM), Intervento policy maker mirato a risolvere bottlenecks, degrado best effort, combinazione di potere di mercato & integrazione verticale;
  • Giovanni Battista Amendola (Telecom Italia), Tradeoff tra take-up commerciale e copertura UBB 100mbps, Studio Analysys Mason, Obiettivi agenda digitale 2020 raggiungibili con azioni correttive;
  • Lisa Di Feliciantonio (Fastweb), NN senza conflitti inconciliabili in Italia/EU, Prioritizzazione traffico time-sensitive, Diversificazione dell’offerta, Trasparenza e monitoraggio affidati a soggetti di garanzia;
  • Irene Pivetti (Associazione Italiana IPTV e LTBF onlus), Contenuti ludici come strumento di marketing, Mancanza di offerte per segmenti inconsueti (professionale, sociale) e zone marginali (microcomuni) con grandi esigenze/potenziali, Appello alla neutralità di azione;
  • Paolo Nuti (AIIP), Rete fissa ed esperienza mobile, Redditività rete fissa e centralità del pricing, Neutralità dei servizi (condizioni non discriminatorie);
  • Paolo Di Francesco (AssoProvider), ISP in prima linea verso i clienti, Apertura a spinte dal basso, Mancanza di roadmap verso IPv6 (neutralità del NAT), Ridistribuzione di risorse scarse.

Gli spunti offerti dalle relazioni sono stati ripresi nel dibattito pomeridiano, introdotto da Alessandro Bogliolo (Università di Urbino e NeuNet) e moderato da Gianluca Mazzini (Università di Ferrara e Lepida spa). Partendo dalle diverse esigenze che le reti IP sono chiamate a conciliare (Accesso neutrale ad Internet, Uso ottimale di risorse scarse, Convergenza tecnologica, Opportunità di business e remunerazione degli investimenti) i partecipanti si sono confrontati su tre domande principali:

  1. Quante corsie nel futuro della rete? (Gestite/remunerate come e da chi? Con quali regole? Con quale mercato? Con quali metriche per il pricing?)
  2. E’ possibile/utile sperimentare modelli nuovi su vecchie reti? (Come diversificare l’offerta? Come incentivare la domanda?)
  3. Quanto è alto il rischio di digital divide di nuova generazione?

Gli atti e le registrazioni degli interventi sono in corso di pubblicazione all’indirizzo: http://blog.neutralaccess.net/NA12/atti.html

NeutralAccess12 – Save the date

sabato, 26 maggio 2012

L’edizione 2012 di NeutralAccess si svolegrà a Roma il 18 giugno, nella sala della Mercede di Palazzo Marini. A conclusione delle consultazioni pubbliche sulla neutralità della rete, si parlerà del difficle equilibrio tra intervento normativo e libero mercato nel futuro di Internet.

Il programma e il modulo di registrazione saranno pubblicati la prossima settimana.

Reato omissivo improprio (4)

mercoledì, 21 dicembre 2011

Guest post di Chiara Bigotti

(…continua)

Il reato omissivo improprio
Quarta parte: Conclusioni

Alla luce della classificazione proposta, sembra doversi constatare l’esistenza di substrato normativo, oltre che sostanziale, cui ancorare la posizione di garanzia. Tuttavia, questa soluzione non è così scontata. Come già sottolineato, non tutti gli obblighi possono originare la posizione di garanzia, perchè soltanto quelli cui sono associati poteri impeditivi sono effettivamente in grado di neutralizzare la condotta sfociante nell’illecito.
Inoltre, per poter qualificare il gestore come garante, occorre la prova che il rispetto di quegli obblighi avrebbe, con una probabilità vicino alla certezza, impedito la commissione dell’illecito. E ancora: l’adempimento dell’obbligo non deve costituire una condotta inesigibile, come nel caso google, in cui il controllo di tutti i dati immessi nel sistema da parte del provider appare una misura eccessiva e paralizzante del sistema. Infine, da una rapida lettura delle prescrizioni, non sono riconducibili all’obbligo giuridico impeditivo ex art. 40/2 c.p., neanche quelle che intervengono ex post, ossia dopo la commissione dell’illecito.
Le ragioni a sostegno dell’opposta soluzione che rigetta la configurabilità del reato omissivo improprio, devono essere ricercate piuttosto nei problemi congeniti della fattispecie. Infatti, l’incriminazione degli amministratori di Google Italia s.r.l. costituisce, al pari di ogni altra ipotesi di reato omissivo improprio, un fenomeno di estensione della punibilità: il reato è commesso e voluto dall’utente del servizio che ha caricato il video sul sito, ma sono chiamati a rispondere dell’evento-reato anche i gestori, in base alla asserita titolarità della posizione di garanzia.
Si è in presenza di una forma di responsabilità in qualche modo destabilizzatrice di importanti canoni penalistici, recepiti e codificati nella stessa fonte suprema dell’ordinamento giuridico, ossia agli artt. 25/2, 27/1-3 della Costituzione.
In primo luogo, la fattispecie entra in rotta di collisione con i corollari del principio di legalità [1]. Contraddice, da un lato, il principio di tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale: le ipotesi di reato non sono espressamente predeterminate in una disposizione di legge, una volta per tutte. Esse scaturiscono dal combinarsi delle norme che prescrivono obblighi comportamentali finalizzati ad evitare un determinato evento, con la regola di equivalenza tra impedimento e commissione, espressa nell’art. 40/2 c.p., ogni qualvolta sia riconosciuta in capo al  soggetto attivo del reato la titolarità della posizione di garanzia.
Senza tacere, dall’altro lato, la latente lesione del principio di riserva di legge, che si concretizza non solo nella mancata codificazione predeterminante il comportamento doveroso in una singola fattispecie, ma anche negli esiti contraddittori e contrastanti cui possono dar luogo la pluralità di fonti in grado di generare la posizione di garanzia. Aderendo alla teoria formale, in tutte le ipotesi in cui la posizione di garanzia non derivi da una delle fonti che la stessa ricomprende (legge, contratto, precedente azione pericolosa[2]), la punibilità del presunto garante deve essere esclusa. Di conseguenza, non sarebbe consentita l’operazione di attribuzione della titolarità della posizione qualificata sulla base dell’assunzione volontaria e dell’affidamento in via di fatto del bene giuridico (vita, incolumità delle persone), effettuata dalla Cassazione nella pronuncia del 2007.
Altro cruciale e delicato problema attiene alla lesione del principio di responsabilità colpevole per fatto proprio [3]. La mancata predisposizione di opportuni controlli, quale dato oggettivo che si inserisce nella concatenazione causale fino alla verificazione dell’evento-diffamazione, è condotta ben diversa dalla realizzazione personale e volontaria del video e dal suo upload sul sito internet. Si corre il rischio, in sostanza, di muovere un rimprovero penale per un evento frutto dell’azione e volontà di altri. La responsabilità che ne consegue contrasta con lo scopo rieducativo della pena [4].

La pena deve essere proporzionata rispetto al fatto commesso, perchè deve assolvere alla finalità rieducativa del reo, vale a dire che deve tendere a riattivare il rispetto dei valori fondamentali della convivenza sociale. La funzione rieducativa è, invece, frustrata, quando al gestore è addebitata una responsabilità per l’accadimento di un evento-reato che altri ha commesso e ha voluto realizzare.
Ma il reato omissivo improprio deve conciliarsi con un ulteriore principio di ordine generale che informa e caratterizza la stessa forma di Stato personalistico: il principio di libertà personale, proclamato all’art. 13 Cost. come diritto inviolabile della persona [5]. L’obbiettivo di minimizzare la compressione della libertà personale coinvolge direttamente le scelte di criminalizzazione compiute dal legislatore, le quali devono essere attentamente scrutinate sotto la lente di questo basilare e caratteristico principio regolativo.
In tal senso, il diritto penale è tanto più coerente con il principio di libertà, quanto più le sue prescrizioni siano strutturate come divieti (cosa non deve essere fatto: non uccidere, non danneggiare, non rubare) e non come comandi (cosa si deve fare: adottare tutte le misure minime di sicurezza), considerata la più gravosa incidenza delle seconde rispetto alle prime sulla libertà di autodeterminazione delle persone. Le incriminazioni per omesso impedimento saranno tanto più conformi ad un diritto penale di libertà, quanto più saranno improntate all’eccezionalità: l’imposizione di un determinato comportamento, risulta conciliabile con la libertà, solo se si rivolge a determinate e circoscritte categorie di destinatari, in ragione del particolare rapporto giuridico con il bene da proteggere (genitore-figlio) o con la fonte di pericolo (proprietario-edificio pericolante).
D’altro canto, la permanenza della responsabilità per omesso impedimento si giustifica in base ad un altro principio regolativo e caratterizzante dell’ordinamento giuridico, di pari grado, rispetto al principio di libertà personale: il principio di solidarietà umana. L’art. 2 Cost. costituisce la massima espressione di questo postulato, collocando l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sullo stesso piano dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [6]. Il reato omissivo improprio recepisce, nel campo del diritto penale, l’istanza solidaristica, apprestando una tutela rafforzata di beni giuridici di essenziale interesse, i cui titolari non sono in grado di proteggerli adeguatamente.
La ricostruzione del relazione gestore-utente nei termini del rapporto garante-garantito, con conseguente richiamo alla responsabilità per omesso impedimento dell’evento-reato, rappresenta, a ben vedere, uno dei più significativi tentativi di adattamento di istituti giuridici penalistici al contrasto della crescente criminalità informatica. Ma dietro questo sforzo interpretativo, si cela l’arretratezza legislativa in materia, che spinge l’interprete ad escogitare arditi parallelismi giuridici, in modo tale da assicurare che «ciò che sia vietato offline, sia vietato anche online» [7].

Questa operazione di trasposizione deve confrontarsi con un ulteriore profilo problematico che va a sommarsi ai già consistenti dubbi sollevati a proposito del reato omissivo improprio. Si deve segnalare, cioè, la costante tensione che si genera tra qualsivoglia forma di compressione, tanto più se assistita da sanzione penale, e la c.d. network neutrality. La neutralità della rete costituisce quel peculiare principio che governa il web e che postula la completa deresponsabilizzazione dei gestori circa i contenuti che ospitano o provvedono a far circolare. In base ad esso, i gestori non sono responsabili dei contenuti e delle informazioni che trasmettono, finchè si limitino a far circolare il traffico in rete, attuando al massimo operazioni meramente tecniche sui contenuti (host provider). Un simile postulato è evidentemente finalizzato a consentire il massimo sviluppo delle potenzialità di internet. L’importanza di questo criterio regolativo non deve essere trascurata, perchè comporta rilevanti ripercussioni di segno positivo sulla crescita dell’economia mondiale, sulle  comunicazioni ormai senza più confini fisici-geografici e, in generale, sul miglioramento dei livelli di libertà di informazione, nelle sue molteplici componenti. Non si tratta di una prospettiva di poco conto: massimo incremento della libertà delle comunicazioni significa realizzazione di maggiori livelli di libertà di informare, informarsi ed essere informati. In poche parole: lo sviluppo della rete è direttamente proporzionale alla crescita della libertà d’espressione, che costituisce uno dei più importanti principi per i quali si è lottato per secoli in Occidente. Oggi, nel nostro ordinamento, democratico e pluralista, la libertà di comunicazione del pensiero rientra nel novero dei diritti fondamentali dei cittadini e rappresenta una conquista ed un valore aggiunto per la crescita di ogni settore del paese, non soltanto economico [8].

Negare il principio di neutralità equivale a limitare l’espansione della rete e con essa, come una sorta di effetto domino, la libertà di espressione del pensiero.
In questo scenario complesso e denso di importanti risvolti, il giurista è chiamato ad un costante compito di bilanciamento tra opposti principi di pari grado, rispetto ai quali è difficile individuare le coordinate orientative corrette.
A fronte della moltiplicazione dei reati commessi via internet, sembra quanto mai opportuno un intervento legislativo specifico per il mondo del web, che tenti di conciliare i contrapposti interessi e principi. Una compiuta regolamentazione degli obblighi che competono al gestore, nell’ottica del reato omissivo improprio, implica l’adesione alla teoria formale, quale prospettiva maggiormente garantistica per l’intermediario. Infatti, questi avrebbe un chiaro riferimento positivo, indicativo degli obblighi giuridici fondanti la posizione di garanzia. Ciò, per lo meno, se si valuta opportuno continuare ad avvalersi dello schema del reato omissivo improprio.
In alternativa, come auspicato dal tribunale del caso Google, il legislatore potrebbe optare per una diversa forma di responsabilità, magari colposa. Il gestore diverrebbe, allora, penalmente responsabile per aver trasgredito l’osservanza di una o più regole cautelari appositamente dettate al fine di prevenire la commissione di illeciti.


  1. Art. 25/2 Cost.: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.».
  2. Nel senso che chi compie un’azione pericolosa, se ne assume, per ciò stesso, l’obbligo di impedire le possibili conseguenze dannose a carico di terzi.
  3. Art. 27/1 Cost: «La responsabilità penale è personale.».
  4. Atr. 27/3 Cost: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.».
  5. TITOLO I – RAPPORTI CIVILI «Art. 13. La libertà personale è inviolabile. – Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.».
  6. Altre specificazione del principio solidaristico sono enunciate  agli artt. 4, 30, 34, 52,53 Cost.
  7. Alberto Monara, su http://www.kultunderground.org/archivio.asp?art=5961
  8. «Art. 21. – Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.     Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.     In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.».

Reato omissivo improprio (3)

martedì, 20 dicembre 2011

Guest post di Chiara Bigotti

(…continua)

Il reato omissivo improprio
Terza parte: Posizione di garanzia in capo al gestore

Aspramente dibattuta è la questione della titolarità della posizione di garanzia in capo a gestori. Il principale problema consiste nell’individuazione della fonte-criterio di attribuzione della posizione qualificata.
Se ci si accontenta di un criterio contenutistico-funzionale, come appare orientata da ultimo la Suprema Corte di cassazione, si può concordare che, astrattamente ricorrano tutte le condizioni per un rimprovero penale ai sensi dell’art.40/2 c.p.:

  1. la situazione di pericolo per il bene da proteggere: la lesione della reputazione che deriva dalla pubblicazione del video incriminato;
  2. l’incapacità del soggetto titolare del bene (minore diversamente abile e associazione Vividown) di tutelarsi da sé;
  3. il potere degli amministratori di Google di impedire la pubblicazione del video sul loro sito.

L’individuazione di disposizioni giuridiche stringenti, che confezionino “un pacchetto” preciso ed esaustivo di prescrizioni, fondanti la posizione di garanzia in capo al gestore, permetterebbe di superare le obbiezioni mosse alla prospettiva contenutistico-funzionale, così soggetta alle repentine variazioni di orientamento della giurisprudenza.
Allo stato attuale, il panorama legislativo afferente al gestore si presenta alquanto disorganico e frammentato. In prima battuta, gli obblighi a contenuto positivo possono essere classificati a seconda del momento in cui intervengono, in:

  1. obblighi giuridici che intervengono ex ante, ossia in funzione preventiva, rispetto all’evento-reato. Tra questi si possono annoverare:
    1. obblighi di registrazione dell’utente;
    2. obblighi di adempimento dell’informativa sulla privacy;
    3. obblighi di accertamento della dazione del consenso;
    4. obblighi di sicurezza, attraverso la predisposizione di idonee strutture organizzative deputate al controllo per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
    5. obblighi di censure preventive sull’immissione dei contenuti;
    6. obblighi di conservazione dei dati del traffico telefonico o telematico, limitatamente alle informazione che ne consentono la tracciabilità, nonché, qualora disponibili, dei servizi;
    7. obblighi di di memorizzazione automatica, intermedia, transitoria di informazioni;
  2. obblighi giuridici che intervengono ex post, nel senso che devono attuarsi successivamente alla realizzazione del reato, e si traducono nell’eliminazione di contenuti illeciti già pubblicati. Nelle attività di mere conduit, caching e hosting, ad esempio, il prestatore deve impedire o porre fine alle violazioni commesse. Più in generale, si tratta di attività comportanti:
    1. l’obbligo di rimozione di informazioni memorizzate,
    2. l’obbligo di disabilitazione dell’accesso,
    3. l’obbligo di oscuramento di siti internet, come nel caso della pedopornografia.

Dal punto di vista del contenuto, le prescrizioni a carico dei gestori possono prevedere:

  1. obblighi di identificazione, che sussistono in capo ad ogni gestore e vengono assolti attraverso il processo di registrazione, il quale, una volta effettuato, associa un’identità virtuale ad una reale, descritta in base alle specifiche credenziali. Per garantire il rispetto della procedura, al gestore è conferito il potere di rifiutare l’accesso al web, dell’utente non registrato;
  2. obblighi di conservazione e monitoraggio dei dati, desumibili dall’art. 6 l. n. 155/’05, che richiede la conservazione (o meglio, prolunga la durata della conservazione stabilita dall’art. 132 dal codice privacy), dei dati del traffico telefonico e telematico, ad esclusione dei contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che ne consentano la tracciabilità degli accessi, nonchè, qualora disponibili, dei servizi[1]
  3. obblighi di informazione alla pubblica autorità, ex art. 55/7, d. lgs. n. 259/’03, secondo il quale ogni impresa è tenuta a rendere disponibile, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’Interno, gli elenchi dei propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda telefonica[2]. Inoltre, ai sensi dell’art. 17/2, lett. a) d.lgs. n. 70/’03, pur in assenza di un obbligo generale di sorveglianza, il prestatore è comunque tenuto a informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione; così come, ai sensi dell’art. 17/2, lett. b), il prestatore di servizi deve fornire, senza indugio, a richiesta delle competenti autorità, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi, con il quale ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite[3].
  4. obblighi di collaborazione, previsti agli artt. 14-15-16, d.lgs. n. 70/’03, rispettivamente nell’ambito delle attività di mere conduit, caching, hosting, l’autorità giudiziaria o di quella amministrativa avente funzione di vigilanza, può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;
  5. obblighi di filtraggio, che consistono nell’inibizione, ossia nell’attività, esercitata dal fornitore di connettività alla rete internet, di impedimento dell’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, istituito ai sensi dell’art. 14-bis legge n. 269/1998[4], così come modificata dalla legge n. 38/2006[5];
  6. obblighi di rimozione, che consistono nell’obbligo di attivazione al fine di eliminare dal sito la pubblicazione avente contenuto illecito, in presenza delle relative  segnalazioni (notification), da parte dell’autorità giudiziaria e di polizia, o anche da parte di altri utenti.
(continua …)

  1. Legge 31 luglio 2005, n. 155, “Conversione, con modificazioni, del d.l. n. 144/2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.
  2. D. lgs. 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
  3. D. lgs. 9 aprile 2003, n. 70, “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”, c.d. codice del commercio elettronico.
  4. Legge 3 agosto 1998, n. 269, “ Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
  5. Legge 6 febbraio 2996, n. 38, “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”.
Aspramente dibattuta è la questione della titolarità della posizione di garanzia in capo a gestori. Il principale problema consiste nell’individuazione della fonte-criterio di attribuzione della posizione qualificata.
Se ci si accontenta di un criterio contenutistico-funzionale, come appare orientata da ultimo la Suprema Corte di cassazione, si può concordare che, astrattamente ricorrano tutte le condizioni per un rimprovero penale ai sensi dell’art.40/2 c.p.:
1.    la situazione di pericolo per il bene da proteggere: la lesione della reputazione che deriva dalla pubblicazione del video incriminato;
2.    l’incapacità del soggetto titolare del bene (minore diversamente abile e associazione Vividown) di tutelarsi da sé;
3.    il potere degli amministratori di Google di impedire la pubblicazione del video sul loro sito.
L’individuazione di disposizioni giuridiche stringenti, che confezionino “un pacchetto” preciso ed esaustivo di prescrizioni, fondanti la posizione di garanzia in capo al gestore, permetterebbe di superare le obbiezioni mosse alla prospettiva contenutistico-funzionale, così soggetta alle repentine variazioni di orientamento della giurisprudenza.
Allo stato attuale, il panorama legislativo afferente al gestore si presenta alquanto disorganico e frammentato. In prima battuta, gli obblighi a contenuto positivo possono essere classificati a seconda del momento in cui intervengono, in:
1.    obblighi giuridici che intervengono ex ante, ossia in funzione preventiva, rispetto all’evento-reato. Tra questi si possono annoverare:
a) obblighi di registrazione dell’utente;
b) obblighi di adempimento dell’informativa sulla privacy;
c) obblighi di accertamento della dazione del consenso;
d) obblighi di sicurezza, attraverso la predisposizione di idonee strutture organizzative deputate al controllo per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
d) obblighi di censure preventive sull’immissione dei contenuti;
e) obblighi di conservazione dei dati del traffico telefonico o telematico, limitatamente alle informazione che ne consentono la tracciabilità, nonché, qualora disponibili, dei servizi;
f) obblighi di di memorizzazione automatica, intermedia, transitoria di informazioni;
2.    obblighi giuridici che intervengono ex post, nel senso che devono attuarsi successivamente alla realizzazione del reato, e si traducono nell’eliminazione di contenuti illeciti già pubblicati. Nelle attività di mere conduit, caching e hosting, ad esempio, il prestatore deve impedire o porre fine alle violazioni commesse. Più in generale, si tratta di attività comportanti:
a) l’obbligo di rimozione di informazioni memorizzate,
b) l’obbligo di disabilitazione dell’accesso,
c) l’obbligo di oscuramento di siti internet, come nel caso della pedopornografia.
Dal punto di vista del contenuto, le prescrizioni a carico dei gestori possono prevedere:
1.    obblighi di identificazione, che sussistono in capo ad ogni gestore e vengono assolti attraverso il processo di registrazione, il quale, una volta effettuato, associa un’identità virtuale ad una reale, descritta in base alle specifiche credenziali. Per garantire il rispetto della procedura, al gestore è conferito il potere di rifiutare l’accesso al web, dell’utente non registrato;
2.    obblighi di conservazione e monitoraggio dei dati, desumibili dall’art. 6 l. n. 155/’05, che richiede la conservazione (o meglio, prolunga la durata della conservazione stabilita dall’art. 132 dal codice privacy), dei dati del traffico telefonico e telematico, ad esclusione dei contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che ne consentano la tracciabilità degli accessi, nonchè, qualora disponibili, dei serviz

La via inglese alla Net Neutrality

giovedì, 24 novembre 2011

OFCOM

E’ appena stato pubblicato da Ofcom, l’autorita’ inglese per le comunicazioni, il documento che descrive l’approccio alla Net Neutrality elaborato a seguito della consultazione pubblica.

Si tratta di un esercizio di bilanciamento di interessi svolto con molto equilibrio e senza posizioni di principio, che sancisce ancora una volta l’esigenza di convivenza pacifica tra “managed services” e “best-effort Internet access” secondo il modello che viene comunemente definito a 2 corsie “2-lane” (punti 1.4 e 1.5 del documento di Ofcom).

Managed services.

La regolamentazione dei servizi managed puo’ essere affidata alla concorrenza a patto che  i consumatori abbiano a disposizione informazioni trasparenti e chiare e possano agevolmente cambiare operatore. Riguardo alla trasparenza Ofcom fornisce alcune indicazioni precise che trovo estremamente sensate e che sono il linea con quelle che a suo tempo avevo espresso in risposta alla consultazione AGCOM:

  • le offerte commerciali devono essere “semplici e comprensibili” (punto 1.9);
  • dato il rischo di asimmetria informativa e’ opportuno che ogni offerta indichi chiaramente la velocita’ media (si noti che non si parla di velocita’ minima garantita), l’impatto delle politiche di traffic management su specifici servizi, l’eventuale blocco di specifici servizi (punto 1.8);
  • il termine “internet access” non deve essere utilizzato se non per le offerte di accesso best effort (punto 1.10).

A questo proposito Ofcom apprezza le iniziative di autoregolamentazione di alcuni operatori (punto 1.14), ma paventa ancora una volta il rischo di asimmetria informativa (1.16), riservandosi la possibilita’ di intervento a tutela dei consumatori (1.17).

Best-effort Internet access.

L’accesso best effort alla rete e’ riconosciuto come motore di innovazione, in quanto: abbassa le barriere d’accesso, riduce i costi di transazione, allarga il mercato, offre accesso immediato a contenuti e servizi (1.23).

Ofcom riconosce il valore e la complementarieta’ dell’accesso incondizionato ad Internet e dei servizi managed e ne auspica la coesistenza (1.26) paventando il rischio che i provider sacrifichino il primo a vantaggio dei secondi (1.27). Per scongiurare tale rischo vigilera’ sui livelli di servizio e valutera’ se intervenire (1.29).

Riguardo all’eventualita’ che un operatore con un modello di business verticale blocchi l’accesso a servizi concorrenti (1.31), Ofcom non ritiene che l’atteggiamento debba necessariamente essere considerato anticompetitivo, ma paventa il rischio che finisca per limitare l’innovazione (1.32). Auspica pertanto che le pratiche di traffic management vengano applicate coerentemente ad intere categorie di traffico e di servizi, piuttosto che a specifici casi (1.33).

Ofcom dice infine che ogni intervento regolatorio deve essere ponderato e proporzionato in modo da scongiurare il rischio di conseguenze indesiderate. Pertanto auspica di potersi affidare ovunque possibile alla concorrenza e al mercato (1.34), ma sottolinea come la fiducia nella libera concorrenza sia subordinata al corretto comportamento degli operatori (1.35).

Riferimenti:

Lo strano caso Moncler e la neutralità violata

giovedì, 13 ottobre 2011

fake-monclerCosa pensereste se andando in spiaggia la trovaste chiusa, con il bagnino di guardia, perchè se ci andaste rischiereste di incontrare qualcuno che vende falsi oggetti di marca?

O cosa pensereste se andando all’aeroporto trovaste il vostro volo cancellato dalla compagnia aerea perchè nel paese di destinazione potrebbe esserci un mercatino di oggetti taroccati?

O ancora cosa pensereste se andando a visitare una città d’arte la trovaste chiusa perchè vicino ai monumenti ci sono bancarelle non autorizzate?

Nel mondo reale sembrano situazioni paradossali, ma qualcosa di simile sta già succedendo in rete. Un recente provvedimento del GIP di Padova ha infatti imposto agli Internet provider italiani di bloccare l’accesso a circa 500 siti web i cui domini usavano impropriamente o senza autorizzazione il nome Moncler (o sue versioni storpiate), rischiando di ledere gli interessi del marchio.

In pratica, a fronte dell’istanza presentata dalla Moncler, si è deciso di tutelarne gli interessi imponendo agli ISP di limitare la libertà dei loro clienti e di violare il principio di neutralità. E’ proprio come se anzichè far chiudere le bancarelle che vendono oggetti contraffatti, si decidesse di impedire alla gente di passeggiare in prossimità delle bancarelle affidando la funzione di controllo a persone preposte a fare tutt’altro (nel nostri esempi potrebbero essere i bagnini o gli autisti di autobus, in Internet sono gli ISP).

Lo strano caso Moncler ha riacceso il dibattito sul conflitto tra neutralità, diritti e prevenzione del crimine (http://lnkd.in/Bu7-rw).

Wikipedia oscura le pagine italiane per protesta

mercoledì, 5 ottobre 2011

Chi prova ad accedere alle pagine italiane di Wikipedia non le trova. Al loro posta trova una lettera aperta che esprime la preoccupazione di Wikipedia per le ripercussioni che il DDL intercettazioni potrebbe avere sul funzionamento di siti e servizi online partecipativi. Riporto di seguito il testo della lettera.

Cara lettrice, caro lettore,
in queste ore Wikipedia in lingua italiana rischia di non poter più continuare a fornire quel servizio che nel corso degli anni ti è stato utile e che adesso, come al solito, stavi cercando. La pagina che volevi leggere esiste ed è solo nascosta, ma c’è il rischio che fra poco si sia costretti a cancellarla davvero.

Il Disegno di legge – Norme in materia di intercettazioni telefoniche etc., p. 24, alla lettera a) del comma 29 recita:

«Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»

Negli ultimi 10 anni, Wikipedia è entrata a far parte delle abitudini di milioni di utenti della Rete in cerca di un sapere neutrale, gratuito e soprattutto libero. Una nuova e immensa enciclopedia multilingue e gratuita.

Oggi, purtroppo, i pilastri di questo progetto — neutralità, libertà e verificabilità dei suoi contenuti — rischiano di essere fortemente compromessi dal comma 29 del cosiddetto DDL intercettazioni.

Tale proposta di riforma legislativa, che il Parlamento italiano sta discutendo in questi giorni, prevede, tra le altre cose, anche l’obbligo per tutti i siti web di pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta e senza alcun commento, una rettifica su qualsiasi contenuto che il richiedente giudichi lesivo della propria immagine.

Purtroppo, la valutazione della “lesività” di detti contenuti non viene rimessa a un Giudice terzo e imparziale, ma unicamente all’opinione del soggetto che si presume danneggiato.

Quindi, in base al comma 29, chiunque si sentirà offeso da un contenuto presente su un blog, su una testata giornalistica on-line e, molto probabilmente, anche qui su Wikipedia, potrà arrogarsi il diritto — indipendentemente dalla veridicità delle informazioni ritenute offensive — di chiedere l’introduzione di una “rettifica”, volta a contraddire e smentire detti contenuti, anche a dispetto delle fonti presenti.

In questi anni, gli utenti di Wikipedia (ricordiamo ancora una volta che Wikipedia non ha una redazione) sono sempre stati disponibili a discutere e nel caso a correggere, ove verificato in base a fonti terze, ogni contenuto ritenuto lesivo del buon nome di chicchessia; tutto ciò senza che venissero mai meno le prerogative di neutralità e indipendenza del Progetto. Nei rarissimi casi in cui non è stato possibile trovare una soluzione, l’intera pagina è stata rimossa.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Articolo 27

«Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.»

L’obbligo di pubblicare fra i nostri contenuti le smentite previste dal comma 29, senza poter addirittura entrare nel merito delle stesse e a prescindere da qualsiasi verifica, costituisce per Wikipedia una inaccettabile limitazione della propria libertà e indipendenza: tale limitazione snatura i principi alla base dell’Enciclopedia libera e ne paralizza la modalità orizzontale di accesso e contributo, ponendo di fatto fine alla sua esistenza come l’abbiamo conosciuta fino a oggi.

Sia ben chiaro: nessuno di noi vuole mettere in discussione le tutele poste a salvaguardia della reputazione, dell’onore e dell’immagine di ognuno. Si ricorda, tuttavia, che ogni cittadino italiano è già tutelato in tal senso dall’articolo 595 del codice penale, che punisce il reato di diffamazione.

Con questo comunicato, vogliamo mettere in guardia i lettori dai rischi che discendono dal lasciare all’arbitrio dei singoli la tutela della propria immagine e del proprio decoro invadendo la sfera di legittimi interessi altrui. In tali condizioni, gli utenti della Rete sarebbero indotti a smettere di occuparsi di determinati argomenti o personaggi, anche solo per “non avere problemi”.

Vogliamo poter continuare a mantenere un’enciclopedia libera e aperta a tutti. La nostra voce è anche la tua voce: Wikipedia è già neutrale, perché neutralizzarla?

Dal 20 novembre in vigore le regole sulla net neutrality in USA

sabato, 24 settembre 2011

FCCLe controverse regole sulla neutralita’ approvate in America alla fine dell’anno scorso, sono state pubblicate ieri dalla Federal Communications Commission e verrano applicate a partire dal prossimo 20 novembre.

Le regole fondamentali sono 3:

  • Transparency: operatori fissi e mobili devono rendere note le pratiche di traffic management che applicano.
  • No blocking: gli operatori fissi non possono bloccare contenuti, servizi o dispositivi legali; quelli mobili non possono bloccare applicazioni che competono con i loro servizi di telefonia.
  • No unreasonable discrimination. i fornitori di banda non possono fare discriminazioni irragionevoli nella trasmissione di traffico legale.

Ma la pubblicazione delle regole non pone fine al dibattito. Anche nell’enunciazione delle regole fondamentali vale la pena di notare la distinzione tra rete fissa e rete mobile, e l’uso di aggettivi come “irragionevole” e “legale” che lasciano spazio ad interpretazioni e controversie.

Riferimenti: