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Reato omissivo improprio (4)

mercoledì, 21 dicembre 2011

Guest post di Chiara Bigotti

(…continua)

Il reato omissivo improprio
Quarta parte: Conclusioni

Alla luce della classificazione proposta, sembra doversi constatare l’esistenza di substrato normativo, oltre che sostanziale, cui ancorare la posizione di garanzia. Tuttavia, questa soluzione non è così scontata. Come già sottolineato, non tutti gli obblighi possono originare la posizione di garanzia, perchè soltanto quelli cui sono associati poteri impeditivi sono effettivamente in grado di neutralizzare la condotta sfociante nell’illecito.
Inoltre, per poter qualificare il gestore come garante, occorre la prova che il rispetto di quegli obblighi avrebbe, con una probabilità vicino alla certezza, impedito la commissione dell’illecito. E ancora: l’adempimento dell’obbligo non deve costituire una condotta inesigibile, come nel caso google, in cui il controllo di tutti i dati immessi nel sistema da parte del provider appare una misura eccessiva e paralizzante del sistema. Infine, da una rapida lettura delle prescrizioni, non sono riconducibili all’obbligo giuridico impeditivo ex art. 40/2 c.p., neanche quelle che intervengono ex post, ossia dopo la commissione dell’illecito.
Le ragioni a sostegno dell’opposta soluzione che rigetta la configurabilità del reato omissivo improprio, devono essere ricercate piuttosto nei problemi congeniti della fattispecie. Infatti, l’incriminazione degli amministratori di Google Italia s.r.l. costituisce, al pari di ogni altra ipotesi di reato omissivo improprio, un fenomeno di estensione della punibilità: il reato è commesso e voluto dall’utente del servizio che ha caricato il video sul sito, ma sono chiamati a rispondere dell’evento-reato anche i gestori, in base alla asserita titolarità della posizione di garanzia.
Si è in presenza di una forma di responsabilità in qualche modo destabilizzatrice di importanti canoni penalistici, recepiti e codificati nella stessa fonte suprema dell’ordinamento giuridico, ossia agli artt. 25/2, 27/1-3 della Costituzione.
In primo luogo, la fattispecie entra in rotta di collisione con i corollari del principio di legalità [1]. Contraddice, da un lato, il principio di tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale: le ipotesi di reato non sono espressamente predeterminate in una disposizione di legge, una volta per tutte. Esse scaturiscono dal combinarsi delle norme che prescrivono obblighi comportamentali finalizzati ad evitare un determinato evento, con la regola di equivalenza tra impedimento e commissione, espressa nell’art. 40/2 c.p., ogni qualvolta sia riconosciuta in capo al  soggetto attivo del reato la titolarità della posizione di garanzia.
Senza tacere, dall’altro lato, la latente lesione del principio di riserva di legge, che si concretizza non solo nella mancata codificazione predeterminante il comportamento doveroso in una singola fattispecie, ma anche negli esiti contraddittori e contrastanti cui possono dar luogo la pluralità di fonti in grado di generare la posizione di garanzia. Aderendo alla teoria formale, in tutte le ipotesi in cui la posizione di garanzia non derivi da una delle fonti che la stessa ricomprende (legge, contratto, precedente azione pericolosa[2]), la punibilità del presunto garante deve essere esclusa. Di conseguenza, non sarebbe consentita l’operazione di attribuzione della titolarità della posizione qualificata sulla base dell’assunzione volontaria e dell’affidamento in via di fatto del bene giuridico (vita, incolumità delle persone), effettuata dalla Cassazione nella pronuncia del 2007.
Altro cruciale e delicato problema attiene alla lesione del principio di responsabilità colpevole per fatto proprio [3]. La mancata predisposizione di opportuni controlli, quale dato oggettivo che si inserisce nella concatenazione causale fino alla verificazione dell’evento-diffamazione, è condotta ben diversa dalla realizzazione personale e volontaria del video e dal suo upload sul sito internet. Si corre il rischio, in sostanza, di muovere un rimprovero penale per un evento frutto dell’azione e volontà di altri. La responsabilità che ne consegue contrasta con lo scopo rieducativo della pena [4].

La pena deve essere proporzionata rispetto al fatto commesso, perchè deve assolvere alla finalità rieducativa del reo, vale a dire che deve tendere a riattivare il rispetto dei valori fondamentali della convivenza sociale. La funzione rieducativa è, invece, frustrata, quando al gestore è addebitata una responsabilità per l’accadimento di un evento-reato che altri ha commesso e ha voluto realizzare.
Ma il reato omissivo improprio deve conciliarsi con un ulteriore principio di ordine generale che informa e caratterizza la stessa forma di Stato personalistico: il principio di libertà personale, proclamato all’art. 13 Cost. come diritto inviolabile della persona [5]. L’obbiettivo di minimizzare la compressione della libertà personale coinvolge direttamente le scelte di criminalizzazione compiute dal legislatore, le quali devono essere attentamente scrutinate sotto la lente di questo basilare e caratteristico principio regolativo.
In tal senso, il diritto penale è tanto più coerente con il principio di libertà, quanto più le sue prescrizioni siano strutturate come divieti (cosa non deve essere fatto: non uccidere, non danneggiare, non rubare) e non come comandi (cosa si deve fare: adottare tutte le misure minime di sicurezza), considerata la più gravosa incidenza delle seconde rispetto alle prime sulla libertà di autodeterminazione delle persone. Le incriminazioni per omesso impedimento saranno tanto più conformi ad un diritto penale di libertà, quanto più saranno improntate all’eccezionalità: l’imposizione di un determinato comportamento, risulta conciliabile con la libertà, solo se si rivolge a determinate e circoscritte categorie di destinatari, in ragione del particolare rapporto giuridico con il bene da proteggere (genitore-figlio) o con la fonte di pericolo (proprietario-edificio pericolante).
D’altro canto, la permanenza della responsabilità per omesso impedimento si giustifica in base ad un altro principio regolativo e caratterizzante dell’ordinamento giuridico, di pari grado, rispetto al principio di libertà personale: il principio di solidarietà umana. L’art. 2 Cost. costituisce la massima espressione di questo postulato, collocando l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sullo stesso piano dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [6]. Il reato omissivo improprio recepisce, nel campo del diritto penale, l’istanza solidaristica, apprestando una tutela rafforzata di beni giuridici di essenziale interesse, i cui titolari non sono in grado di proteggerli adeguatamente.
La ricostruzione del relazione gestore-utente nei termini del rapporto garante-garantito, con conseguente richiamo alla responsabilità per omesso impedimento dell’evento-reato, rappresenta, a ben vedere, uno dei più significativi tentativi di adattamento di istituti giuridici penalistici al contrasto della crescente criminalità informatica. Ma dietro questo sforzo interpretativo, si cela l’arretratezza legislativa in materia, che spinge l’interprete ad escogitare arditi parallelismi giuridici, in modo tale da assicurare che «ciò che sia vietato offline, sia vietato anche online» [7].

Questa operazione di trasposizione deve confrontarsi con un ulteriore profilo problematico che va a sommarsi ai già consistenti dubbi sollevati a proposito del reato omissivo improprio. Si deve segnalare, cioè, la costante tensione che si genera tra qualsivoglia forma di compressione, tanto più se assistita da sanzione penale, e la c.d. network neutrality. La neutralità della rete costituisce quel peculiare principio che governa il web e che postula la completa deresponsabilizzazione dei gestori circa i contenuti che ospitano o provvedono a far circolare. In base ad esso, i gestori non sono responsabili dei contenuti e delle informazioni che trasmettono, finchè si limitino a far circolare il traffico in rete, attuando al massimo operazioni meramente tecniche sui contenuti (host provider). Un simile postulato è evidentemente finalizzato a consentire il massimo sviluppo delle potenzialità di internet. L’importanza di questo criterio regolativo non deve essere trascurata, perchè comporta rilevanti ripercussioni di segno positivo sulla crescita dell’economia mondiale, sulle  comunicazioni ormai senza più confini fisici-geografici e, in generale, sul miglioramento dei livelli di libertà di informazione, nelle sue molteplici componenti. Non si tratta di una prospettiva di poco conto: massimo incremento della libertà delle comunicazioni significa realizzazione di maggiori livelli di libertà di informare, informarsi ed essere informati. In poche parole: lo sviluppo della rete è direttamente proporzionale alla crescita della libertà d’espressione, che costituisce uno dei più importanti principi per i quali si è lottato per secoli in Occidente. Oggi, nel nostro ordinamento, democratico e pluralista, la libertà di comunicazione del pensiero rientra nel novero dei diritti fondamentali dei cittadini e rappresenta una conquista ed un valore aggiunto per la crescita di ogni settore del paese, non soltanto economico [8].

Negare il principio di neutralità equivale a limitare l’espansione della rete e con essa, come una sorta di effetto domino, la libertà di espressione del pensiero.
In questo scenario complesso e denso di importanti risvolti, il giurista è chiamato ad un costante compito di bilanciamento tra opposti principi di pari grado, rispetto ai quali è difficile individuare le coordinate orientative corrette.
A fronte della moltiplicazione dei reati commessi via internet, sembra quanto mai opportuno un intervento legislativo specifico per il mondo del web, che tenti di conciliare i contrapposti interessi e principi. Una compiuta regolamentazione degli obblighi che competono al gestore, nell’ottica del reato omissivo improprio, implica l’adesione alla teoria formale, quale prospettiva maggiormente garantistica per l’intermediario. Infatti, questi avrebbe un chiaro riferimento positivo, indicativo degli obblighi giuridici fondanti la posizione di garanzia. Ciò, per lo meno, se si valuta opportuno continuare ad avvalersi dello schema del reato omissivo improprio.
In alternativa, come auspicato dal tribunale del caso Google, il legislatore potrebbe optare per una diversa forma di responsabilità, magari colposa. Il gestore diverrebbe, allora, penalmente responsabile per aver trasgredito l’osservanza di una o più regole cautelari appositamente dettate al fine di prevenire la commissione di illeciti.


  1. Art. 25/2 Cost.: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.».
  2. Nel senso che chi compie un’azione pericolosa, se ne assume, per ciò stesso, l’obbligo di impedire le possibili conseguenze dannose a carico di terzi.
  3. Art. 27/1 Cost: «La responsabilità penale è personale.».
  4. Atr. 27/3 Cost: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.».
  5. TITOLO I – RAPPORTI CIVILI «Art. 13. La libertà personale è inviolabile. – Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.».
  6. Altre specificazione del principio solidaristico sono enunciate  agli artt. 4, 30, 34, 52,53 Cost.
  7. Alberto Monara, su http://www.kultunderground.org/archivio.asp?art=5961
  8. «Art. 21. – Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.     Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.     In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.».

La via inglese alla Net Neutrality

giovedì, 24 novembre 2011

OFCOM

E’ appena stato pubblicato da Ofcom, l’autorita’ inglese per le comunicazioni, il documento che descrive l’approccio alla Net Neutrality elaborato a seguito della consultazione pubblica.

Si tratta di un esercizio di bilanciamento di interessi svolto con molto equilibrio e senza posizioni di principio, che sancisce ancora una volta l’esigenza di convivenza pacifica tra “managed services” e “best-effort Internet access” secondo il modello che viene comunemente definito a 2 corsie “2-lane” (punti 1.4 e 1.5 del documento di Ofcom).

Managed services.

La regolamentazione dei servizi managed puo’ essere affidata alla concorrenza a patto che  i consumatori abbiano a disposizione informazioni trasparenti e chiare e possano agevolmente cambiare operatore. Riguardo alla trasparenza Ofcom fornisce alcune indicazioni precise che trovo estremamente sensate e che sono il linea con quelle che a suo tempo avevo espresso in risposta alla consultazione AGCOM:

  • le offerte commerciali devono essere “semplici e comprensibili” (punto 1.9);
  • dato il rischo di asimmetria informativa e’ opportuno che ogni offerta indichi chiaramente la velocita’ media (si noti che non si parla di velocita’ minima garantita), l’impatto delle politiche di traffic management su specifici servizi, l’eventuale blocco di specifici servizi (punto 1.8);
  • il termine “internet access” non deve essere utilizzato se non per le offerte di accesso best effort (punto 1.10).

A questo proposito Ofcom apprezza le iniziative di autoregolamentazione di alcuni operatori (punto 1.14), ma paventa ancora una volta il rischo di asimmetria informativa (1.16), riservandosi la possibilita’ di intervento a tutela dei consumatori (1.17).

Best-effort Internet access.

L’accesso best effort alla rete e’ riconosciuto come motore di innovazione, in quanto: abbassa le barriere d’accesso, riduce i costi di transazione, allarga il mercato, offre accesso immediato a contenuti e servizi (1.23).

Ofcom riconosce il valore e la complementarieta’ dell’accesso incondizionato ad Internet e dei servizi managed e ne auspica la coesistenza (1.26) paventando il rischio che i provider sacrifichino il primo a vantaggio dei secondi (1.27). Per scongiurare tale rischo vigilera’ sui livelli di servizio e valutera’ se intervenire (1.29).

Riguardo all’eventualita’ che un operatore con un modello di business verticale blocchi l’accesso a servizi concorrenti (1.31), Ofcom non ritiene che l’atteggiamento debba necessariamente essere considerato anticompetitivo, ma paventa il rischio che finisca per limitare l’innovazione (1.32). Auspica pertanto che le pratiche di traffic management vengano applicate coerentemente ad intere categorie di traffico e di servizi, piuttosto che a specifici casi (1.33).

Ofcom dice infine che ogni intervento regolatorio deve essere ponderato e proporzionato in modo da scongiurare il rischio di conseguenze indesiderate. Pertanto auspica di potersi affidare ovunque possibile alla concorrenza e al mercato (1.34), ma sottolinea come la fiducia nella libera concorrenza sia subordinata al corretto comportamento degli operatori (1.35).

Riferimenti:

Lo strano caso Moncler e la neutralità violata

giovedì, 13 ottobre 2011

fake-monclerCosa pensereste se andando in spiaggia la trovaste chiusa, con il bagnino di guardia, perchè se ci andaste rischiereste di incontrare qualcuno che vende falsi oggetti di marca?

O cosa pensereste se andando all’aeroporto trovaste il vostro volo cancellato dalla compagnia aerea perchè nel paese di destinazione potrebbe esserci un mercatino di oggetti taroccati?

O ancora cosa pensereste se andando a visitare una città d’arte la trovaste chiusa perchè vicino ai monumenti ci sono bancarelle non autorizzate?

Nel mondo reale sembrano situazioni paradossali, ma qualcosa di simile sta già succedendo in rete. Un recente provvedimento del GIP di Padova ha infatti imposto agli Internet provider italiani di bloccare l’accesso a circa 500 siti web i cui domini usavano impropriamente o senza autorizzazione il nome Moncler (o sue versioni storpiate), rischiando di ledere gli interessi del marchio.

In pratica, a fronte dell’istanza presentata dalla Moncler, si è deciso di tutelarne gli interessi imponendo agli ISP di limitare la libertà dei loro clienti e di violare il principio di neutralità. E’ proprio come se anzichè far chiudere le bancarelle che vendono oggetti contraffatti, si decidesse di impedire alla gente di passeggiare in prossimità delle bancarelle affidando la funzione di controllo a persone preposte a fare tutt’altro (nel nostri esempi potrebbero essere i bagnini o gli autisti di autobus, in Internet sono gli ISP).

Lo strano caso Moncler ha riacceso il dibattito sul conflitto tra neutralità, diritti e prevenzione del crimine (http://lnkd.in/Bu7-rw).

Wikipedia oscura le pagine italiane per protesta

mercoledì, 5 ottobre 2011

Chi prova ad accedere alle pagine italiane di Wikipedia non le trova. Al loro posta trova una lettera aperta che esprime la preoccupazione di Wikipedia per le ripercussioni che il DDL intercettazioni potrebbe avere sul funzionamento di siti e servizi online partecipativi. Riporto di seguito il testo della lettera.

Cara lettrice, caro lettore,
in queste ore Wikipedia in lingua italiana rischia di non poter più continuare a fornire quel servizio che nel corso degli anni ti è stato utile e che adesso, come al solito, stavi cercando. La pagina che volevi leggere esiste ed è solo nascosta, ma c’è il rischio che fra poco si sia costretti a cancellarla davvero.

Il Disegno di legge – Norme in materia di intercettazioni telefoniche etc., p. 24, alla lettera a) del comma 29 recita:

«Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»

Negli ultimi 10 anni, Wikipedia è entrata a far parte delle abitudini di milioni di utenti della Rete in cerca di un sapere neutrale, gratuito e soprattutto libero. Una nuova e immensa enciclopedia multilingue e gratuita.

Oggi, purtroppo, i pilastri di questo progetto — neutralità, libertà e verificabilità dei suoi contenuti — rischiano di essere fortemente compromessi dal comma 29 del cosiddetto DDL intercettazioni.

Tale proposta di riforma legislativa, che il Parlamento italiano sta discutendo in questi giorni, prevede, tra le altre cose, anche l’obbligo per tutti i siti web di pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta e senza alcun commento, una rettifica su qualsiasi contenuto che il richiedente giudichi lesivo della propria immagine.

Purtroppo, la valutazione della “lesività” di detti contenuti non viene rimessa a un Giudice terzo e imparziale, ma unicamente all’opinione del soggetto che si presume danneggiato.

Quindi, in base al comma 29, chiunque si sentirà offeso da un contenuto presente su un blog, su una testata giornalistica on-line e, molto probabilmente, anche qui su Wikipedia, potrà arrogarsi il diritto — indipendentemente dalla veridicità delle informazioni ritenute offensive — di chiedere l’introduzione di una “rettifica”, volta a contraddire e smentire detti contenuti, anche a dispetto delle fonti presenti.

In questi anni, gli utenti di Wikipedia (ricordiamo ancora una volta che Wikipedia non ha una redazione) sono sempre stati disponibili a discutere e nel caso a correggere, ove verificato in base a fonti terze, ogni contenuto ritenuto lesivo del buon nome di chicchessia; tutto ciò senza che venissero mai meno le prerogative di neutralità e indipendenza del Progetto. Nei rarissimi casi in cui non è stato possibile trovare una soluzione, l’intera pagina è stata rimossa.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Articolo 27

«Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.»

L’obbligo di pubblicare fra i nostri contenuti le smentite previste dal comma 29, senza poter addirittura entrare nel merito delle stesse e a prescindere da qualsiasi verifica, costituisce per Wikipedia una inaccettabile limitazione della propria libertà e indipendenza: tale limitazione snatura i principi alla base dell’Enciclopedia libera e ne paralizza la modalità orizzontale di accesso e contributo, ponendo di fatto fine alla sua esistenza come l’abbiamo conosciuta fino a oggi.

Sia ben chiaro: nessuno di noi vuole mettere in discussione le tutele poste a salvaguardia della reputazione, dell’onore e dell’immagine di ognuno. Si ricorda, tuttavia, che ogni cittadino italiano è già tutelato in tal senso dall’articolo 595 del codice penale, che punisce il reato di diffamazione.

Con questo comunicato, vogliamo mettere in guardia i lettori dai rischi che discendono dal lasciare all’arbitrio dei singoli la tutela della propria immagine e del proprio decoro invadendo la sfera di legittimi interessi altrui. In tali condizioni, gli utenti della Rete sarebbero indotti a smettere di occuparsi di determinati argomenti o personaggi, anche solo per “non avere problemi”.

Vogliamo poter continuare a mantenere un’enciclopedia libera e aperta a tutti. La nostra voce è anche la tua voce: Wikipedia è già neutrale, perché neutralizzarla?

Dal 20 novembre in vigore le regole sulla net neutrality in USA

sabato, 24 settembre 2011

FCCLe controverse regole sulla neutralita’ approvate in America alla fine dell’anno scorso, sono state pubblicate ieri dalla Federal Communications Commission e verrano applicate a partire dal prossimo 20 novembre.

Le regole fondamentali sono 3:

  • Transparency: operatori fissi e mobili devono rendere note le pratiche di traffic management che applicano.
  • No blocking: gli operatori fissi non possono bloccare contenuti, servizi o dispositivi legali; quelli mobili non possono bloccare applicazioni che competono con i loro servizi di telefonia.
  • No unreasonable discrimination. i fornitori di banda non possono fare discriminazioni irragionevoli nella trasmissione di traffico legale.

Ma la pubblicazione delle regole non pone fine al dibattito. Anche nell’enunciazione delle regole fondamentali vale la pena di notare la distinzione tra rete fissa e rete mobile, e l’uso di aggettivi come “irragionevole” e “legale” che lasciano spazio ad interpretazioni e controversie.

Riferimenti:

Neutralità e tariffe dati: il caso dell’Olanda

martedì, 9 agosto 2011

Look at you now!

Il 27 giugno scorso il Parlamento olandese ha approvato emendamenti al Codice delle comunicazioni che di fatto rappresentano il primo provvedimento europeo in difesa della neutralità della rete.

Il pacchetto sulla net freedom era stato proposto per evitare che l’operatore mobile dominante (KPN) bloccasse servizi e protocolli (WhatsApp, Skype, VoIP) che minacciavano il mercato dei servizi mobili tradizionali (SMS, voce).

In risposta al provvedimento, il 19 luglio KPN ha annunciato un sensibile aumento delle tariffe per il traffico dati e gli altri operatori mobili (Vodafone, T-Mobile) hanno seguito l’esempio.

Trattandosi di uno dei primi casi al mondo, viene osservato con interesse chiedendosi se la reazione degli operatori ai provvedimenti sulla neutralità ne rappresenti una naturale conseguenza a medio termine, o se si tratti invece di una reazione a caldo destinata a smorzarsi dopo un breve periodo di transitorio.

Se si verificasse la prima ipotesi, vorrebbe dire che gli operatori non sono in grado di adottare nuovi modelli di business e possono solo aggiustare i prezzi per mantenere i profitti.

Se si verificasse la seconda ipotesi, ci sarebbero due possibili spiegazioni: la volontà degli operatori di dimostrare che i provvedimenti sono stati controproducenti per gli utenti, il tentativo di trarre massimo profitto dai vecchi modelli di business prima di decidersi a cambiarli.

Johnaton Gordon, in un post del 20 luglio sul blog di MobileTrends, spiega il fenomeno con una metafora tratta da una scena del film “Scarface”, quella in cui Al Pacino, rivolgendosi ad un gangster che ha appena ucciso, dice: “Look at you now!“. La metafora serve a Gordon per dire tre cose: 1) la reazione degli operatori è stata provocata, 2) la situazione si è ritorta contro chi l’ha provocata, 3) gli operatori, come Al Pacino, sono risentiti perchè la provocazione li ha resi più cattivi di quanto non fossero per natura.

Personalmente ritengo che il testo dei provvedimenti olandesi realizzi un buon compromesso tra la neutralità dell’accesso ad Internet e la libertà degli operatori di offrire servizi ad alto valore aggiunto sulle proprie infrastrutture.

  • L’ Art. 7.4a, comma 1, afferma che i “fornitori di servizi di accesso ad Internet” non possono bloccare o rallentare applicazioni e servizi in Internet, se non per minimizzare l’effetto della congestione, preservare l’integrità e la sicurezza, limitare lo spam, o applicare disposizioni di legge.
  • L’Art. 7.4a, comma 3, afferma che i “fornitori di servizi di accesso ad Internet” non possono rendere le tariffe dell’accesso ad Internet dipendenti dai servizi e dalla applicazioni offerte o effettivamente utilizzate.

La memoria esplicativa che accompagna la proposta contiene annotazioni di rilievo:

  1. il termine “Internet” è riferito alla rete globale di nodi con indirizzi IP assegnati dall’Internet Assigned Numbers Authority;
  2. il provvedimento non intende impedire agli operatori di riservare banda per servizi IP offerti sulle proprie reti, quali l’IPTV;
  3. il provvedimento non intende impedire agli operatori di offrire abbonamenti separati a chiamate mobili VoIP. Anche se questo servizio è fornito via Internet, non rientra tra i servizi di accesso ad Internet. Nel caso di un abbonamento solo VoIP, l’operatore può bloccare il traffico che non è VoIP;
  4. il provvedimento consente agli operatori di applicare tariffe diverse per diversi livelli di banda, ma non consente loro di applicare tariffe diverse per servizi di accesso ad Internet con o senza VoIP;
  5. in caso di congestione di traffico, gli operatori possono dare maggiore priorità al traffico degli abbonamenti Internet a banda più larga.

Mi sembra che ci siano ampi margini per fare di meglio che aumentare le tariffe del traffico dati. Ritengo quindi che l’aumento di tariffe debba essere considerato piu’ come una grossolana reazione a caldo che come un effetto delle disposizioni sulla net neutrality.

Credo invece che l’imposizione di regole sulla neutralità dell’accesso ad Internet acceleri sensibilmente il processo di cambiamento dei modelli di business degli operatori, che di fatto è reso inevitabile dalla convergenza su reti IP.

Vi invito ad esprimere la vostra opinione su questo blog o su LinkedIn (http://lnkd.in/9PapiE).

Riferimenti:

Net Neutrality & Future Internet Forum

venerdì, 29 luglio 2011

NA-FI-forumHo aperto ieri un nuovo gruppo su LinkedIn per allargare il dibattito sulle declinazioni del principio di neutralita’ e sul ruolo che avra’ nel futuro della rete.  Vi invito a seguirlo, a contribuire e a coinvolgere tutti quelli che pensate possano essere interessati al dibattito e portare punti di vista, competenze e interessi diversi.

Lo spirito del gruppo di discussione e’ quello con cui Neelie Kroes ha lanciato la consultazione pubblica europea sulla net neutrality:

Mi sono impegnata a mantenere la rete internet aperta e neutrale. I consumatori devono poter accedere ai contenuti che desiderano, mentre i fornitori di contenuti e gli operatori dovrebbero beneficiare di incentivi adeguati a favore dell’innovazione. La gestione del traffico e la neutralità della rete, però, sono questioni molto complesse e non do per scontato che un approccio debba prevalere sull’altro. Tutti i contributi, da qualunque parte provengano, saranno utili per esaminare tutti gli aspetti con attenzione ed estrema obiettività, per ottenere il giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco e per individuare gli interventi eventualmente necessari

NeutralAccess11 – atti e ringraziamenti

domenica, 12 giugno 2011

Sono disponibili online gli atti del convegno che si è appena concluso. I video delle presentazioni saranno linkati appena disponibili.

Ringrazio di cuore tutti gli ospiti che hanno accettato generosamente di arricchire il convegno con la propria esperienza, con la propria competenza e con il proprio punto di vista. E’ stato un piacere ascoltare le loro relazioni e un privilegio poter discutere con loro di neutralità della rete e di catena del valore di Internet.

Ringrazio Gianluca Mazzini e Giovanni Cancellieri per aver animato il convegno con equilibrio, competenza e vivacità.

Ringrazio Sara per il supporto logistico.

Ringrazio tutti i partecipanti per la curiosità, l’attenzione e l’interesse che hanno dimostrato.

Alessandro

Risposta alla consultazione su Net Neutrality 40/11/CONS

sabato, 11 giugno 2011

La proposta elaborata dal Tavolo Tecnico Università Digitale, da LTBF Onlus e da NeuNet in risposta alla consultazione pubblica sulla neutralità della rete indetta da AGCOM con delibera 40/11/CONS è stata presentata ieri a NeutralAccess 2011.

Il testo integrale della risposta è ora disponibile online.

NeutralAccess11 – messaggio di apertura di Roberto Sambuco

venerdì, 10 giugno 2011

Riporto il testo del messaggio che ho ricevuto questa mattina dal Dott. Roberto Sambuco, capo del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, per l’apertura del convegno.

Sono felice di aprire ogni anno questo convegno. Ormai è un rito: ogni anno a distanza. Anche se non riesco a intervenire personalmente le tecnologie di comunicazione ci permettono di essere sempre in contatto e di mantenere vivo il dibattito. La neutralità della rete è, anno dopo anno, un tema sempre più importante, uscendo dalle sedi istituzionali e dalle aule universitarie per entrare nella bocca di tutti.

Occasioni come questa sono fondamentali per condividere le posizioni degli stakeholders e fare cultura sul tema. Come ogni anno ci tengo a raccontarvi brevemente le posizioni sin qui maturate del Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di neutralità della rete.

Come saprete, la Commissione europea, nello scorso mese di aprile, ha pubblicato una Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata: “Apertura e neutralità della rete internet in Europa”.

Una Comunicazione che ribadisce l’impegno della Commissione sul tema in questione sottolineando la necessità di una riflessione sull’applicazione pratica delle norme già previste dal nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche: in particolare su trasparenza e qualità minima dei servizi offerti e sulle procedure di risoluzione dei contratti, prima di prendere provvedimenti specifici e adottare nuovi orientamenti comunitari.

Una riflessione che l’Italia condivide e a cui è necessario fare alcune premesse:

Sappiamo bene che in Italia e in tutto il mondo si verificano dei casi concreti di non neutralità della rete per ottimizzare lo sfruttamento della banda, il cosiddetto “network management”, ad esempio: il blocco del traffico per il servizio voice over IP su rete mobile, o l’ impiego di filtri a discapito dello scambio di dati peer to peer.

E sappiamo anche che il rischio di saturazione della rete legittima le scelte da parte degli operatori, che vorrebbero gestire anche contrattualmente la capacità di banda richiesta dai soggetti che sulla rete erogano i propri servizi commerciali, di significativo valore economico. D’altro canto è contro la natura della rete internet condizionare il business dei content e service providers.

Il collo di bottiglia, come vi ho sempre ribadito, è la capacità della banda. La soluzione deve essere ricercata nelle reti di nuova generazione, ovvero in reti a banda ultralarga. Senza la capacità adeguata a garantire una rete di qualità in grado di sostenere qualità nella navigazione sarà difficile trovare una mediazione tra i sostenitori e gli oppositori del principio di neutralità.

Se è vero che le limitazioni imposte alla rete dipendono esclusivamente dalla necessità di evitarne il collasso, per eccessiva domanda di traffico, queste perdono di significato allorché si possa migrare a reti di capacità molto più consistente.

Rispondendo alla recente consultazione pubblica, l’Italia ha fatto appello a due principi cardine:

  1. l’oggettività nella valutazione del rischio di saturazione della rete in base a criteri di effettiva necessità di limitazione/discriminazione del traffico
  2. la trasparenza nelle pratiche non neutrali da parte degli operatori

Quest’ultimo è un principio che ci sta sempre più stretto, ma è l’unico per ora percorribile ed è in linea con il nuovo pacchetto regolamentare TLC che l’Italia si appresta a recepire.

L’obbligo di trasparenza è una soluzione che favorisce la concorrenza. Gli utenti dovranno essere adeguatamente informati della possibilità di limitazione, sia preventivamente, in relazione a tale rischio nel momento della sottoscrizione del contratto con l’operatore, sia tempestivamente, quando la pratica sta per essere messa in atto. In tal modo essi potranno valutare le azioni dell’operatore come un elemento di qualità globale del servizio offerto e scegliere, ad esempio, quello che garantisca loro priorità per talune tipologie di traffico, a discapito di altre (per esempio traffico “conversazionale” piuttosto che “peer to peer”).

In particolare, dobbiamo valutare in sede europea criteri tecnici univoci, oggettivi e trasparenti, che consentano di valutare l’opportunità o meno di pratiche di gestione non neutrali.

L’acuirsi del dibattito sulla neutralità della rete dimostra l’importanza strategica di reti di nuova generazione, legittimando così anche gli investimenti richiesti, particolarmente onerosi, nonché il sostegno pubblico laddove tali infrastrutture sembrano non giustificarsi sulla base dei ritorni economici generati.

Gli Stati membri, in linea con la Strategia EU2020, hanno il dovere di incentivare il mercato a realizzare le infrastrutture capaci di ospitare reti neutrali, aperte e ad alta capacità, sviluppando cosi un mercato concorrenziale e aperto. Questo è lo spirito del progetto che il Governo italiano sta portando avanti, insieme a tutti gli operatori tlc e in coordinamento con gli enti locali: realizzare insieme un’infrastruttura per reti che non abbiano alcun bisogno di essere limitate.

Roberto Sambuco