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E se in rete si pagassero solo i pacchetti persi?

martedì, 31 gennaio 2012

Il dibattito sulla neutralità della rete ruota in buona misura attorno al problema di riallineare costi e ricavi e alla decisione di chi debba sostenere i costi del traffico. Ma prima di tutto occorre una metrica adeguata per quantificare i costi marginali del traffico generato da ogni utente.

Il volume complessivo dei pacchetti trasmessi e ricevuti, benchè semplice da definire e da misurare, non sembra essere adeguato poichè non tiene conto delle condizioni al contorno, che fanno la differenza. Lo stesso traffico che ha un costo di gestione trascurabile quando la rete è scarica, ha un costo elevato per il gestore (in termini di costi operativi, di disservizi e di dimensionamento della rete) negli orari di punta.

Il costo marginale di ogni utente dipende quindi dal suo contributo alla congestione della rete. Ma se in un determinato momento un utente contribuisce alla saturazione della banda disponibile, i nodi congestionati causano un aumento della percentuale di pacchetti persi che colpisce anche il traffico dell’utente in questione. Trattandosi di una perdita percentuale, il numero di pacchetti persi sarà tanto maggiore quanto maggiore è il contributo al traffico. Ne consegue che il numero di pacchetti persi da un utente offre una buona stima del suo contributo alla congestione della rete e, in ultima analisi, del costo marginale del suo traffico.

E’ proprio questo che afferma Bob Briscoe, keynote speaker al workshop SESERV di Atene.

Il risultato sembra paradossale, ma il ragionamento è convincente: se la metrica venisse effettivamente adottata e se le tariffe venissero allineate ai costi, allora gli utenti non pagherebbero per il traffico che viene loro consegnato, ma per i pacchetti che vengono persi! Tecnicamente la metrica potrebbe sfruttare la consapevolezza dei pacchetti persi propria del protocollo TCP.

Riferimenti:

Reato omissivo improprio (3)

martedì, 20 dicembre 2011

Guest post di Chiara Bigotti

(…continua)

Il reato omissivo improprio
Terza parte: Posizione di garanzia in capo al gestore

Aspramente dibattuta è la questione della titolarità della posizione di garanzia in capo a gestori. Il principale problema consiste nell’individuazione della fonte-criterio di attribuzione della posizione qualificata.
Se ci si accontenta di un criterio contenutistico-funzionale, come appare orientata da ultimo la Suprema Corte di cassazione, si può concordare che, astrattamente ricorrano tutte le condizioni per un rimprovero penale ai sensi dell’art.40/2 c.p.:

  1. la situazione di pericolo per il bene da proteggere: la lesione della reputazione che deriva dalla pubblicazione del video incriminato;
  2. l’incapacità del soggetto titolare del bene (minore diversamente abile e associazione Vividown) di tutelarsi da sé;
  3. il potere degli amministratori di Google di impedire la pubblicazione del video sul loro sito.

L’individuazione di disposizioni giuridiche stringenti, che confezionino “un pacchetto” preciso ed esaustivo di prescrizioni, fondanti la posizione di garanzia in capo al gestore, permetterebbe di superare le obbiezioni mosse alla prospettiva contenutistico-funzionale, così soggetta alle repentine variazioni di orientamento della giurisprudenza.
Allo stato attuale, il panorama legislativo afferente al gestore si presenta alquanto disorganico e frammentato. In prima battuta, gli obblighi a contenuto positivo possono essere classificati a seconda del momento in cui intervengono, in:

  1. obblighi giuridici che intervengono ex ante, ossia in funzione preventiva, rispetto all’evento-reato. Tra questi si possono annoverare:
    1. obblighi di registrazione dell’utente;
    2. obblighi di adempimento dell’informativa sulla privacy;
    3. obblighi di accertamento della dazione del consenso;
    4. obblighi di sicurezza, attraverso la predisposizione di idonee strutture organizzative deputate al controllo per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
    5. obblighi di censure preventive sull’immissione dei contenuti;
    6. obblighi di conservazione dei dati del traffico telefonico o telematico, limitatamente alle informazione che ne consentono la tracciabilità, nonché, qualora disponibili, dei servizi;
    7. obblighi di di memorizzazione automatica, intermedia, transitoria di informazioni;
  2. obblighi giuridici che intervengono ex post, nel senso che devono attuarsi successivamente alla realizzazione del reato, e si traducono nell’eliminazione di contenuti illeciti già pubblicati. Nelle attività di mere conduit, caching e hosting, ad esempio, il prestatore deve impedire o porre fine alle violazioni commesse. Più in generale, si tratta di attività comportanti:
    1. l’obbligo di rimozione di informazioni memorizzate,
    2. l’obbligo di disabilitazione dell’accesso,
    3. l’obbligo di oscuramento di siti internet, come nel caso della pedopornografia.

Dal punto di vista del contenuto, le prescrizioni a carico dei gestori possono prevedere:

  1. obblighi di identificazione, che sussistono in capo ad ogni gestore e vengono assolti attraverso il processo di registrazione, il quale, una volta effettuato, associa un’identità virtuale ad una reale, descritta in base alle specifiche credenziali. Per garantire il rispetto della procedura, al gestore è conferito il potere di rifiutare l’accesso al web, dell’utente non registrato;
  2. obblighi di conservazione e monitoraggio dei dati, desumibili dall’art. 6 l. n. 155/’05, che richiede la conservazione (o meglio, prolunga la durata della conservazione stabilita dall’art. 132 dal codice privacy), dei dati del traffico telefonico e telematico, ad esclusione dei contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che ne consentano la tracciabilità degli accessi, nonchè, qualora disponibili, dei servizi[1]
  3. obblighi di informazione alla pubblica autorità, ex art. 55/7, d. lgs. n. 259/’03, secondo il quale ogni impresa è tenuta a rendere disponibile, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’Interno, gli elenchi dei propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda telefonica[2]. Inoltre, ai sensi dell’art. 17/2, lett. a) d.lgs. n. 70/’03, pur in assenza di un obbligo generale di sorveglianza, il prestatore è comunque tenuto a informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione; così come, ai sensi dell’art. 17/2, lett. b), il prestatore di servizi deve fornire, senza indugio, a richiesta delle competenti autorità, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi, con il quale ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite[3].
  4. obblighi di collaborazione, previsti agli artt. 14-15-16, d.lgs. n. 70/’03, rispettivamente nell’ambito delle attività di mere conduit, caching, hosting, l’autorità giudiziaria o di quella amministrativa avente funzione di vigilanza, può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;
  5. obblighi di filtraggio, che consistono nell’inibizione, ossia nell’attività, esercitata dal fornitore di connettività alla rete internet, di impedimento dell’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, istituito ai sensi dell’art. 14-bis legge n. 269/1998[4], così come modificata dalla legge n. 38/2006[5];
  6. obblighi di rimozione, che consistono nell’obbligo di attivazione al fine di eliminare dal sito la pubblicazione avente contenuto illecito, in presenza delle relative  segnalazioni (notification), da parte dell’autorità giudiziaria e di polizia, o anche da parte di altri utenti.
(continua …)

  1. Legge 31 luglio 2005, n. 155, “Conversione, con modificazioni, del d.l. n. 144/2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.
  2. D. lgs. 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
  3. D. lgs. 9 aprile 2003, n. 70, “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”, c.d. codice del commercio elettronico.
  4. Legge 3 agosto 1998, n. 269, “ Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
  5. Legge 6 febbraio 2996, n. 38, “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”.
Aspramente dibattuta è la questione della titolarità della posizione di garanzia in capo a gestori. Il principale problema consiste nell’individuazione della fonte-criterio di attribuzione della posizione qualificata.
Se ci si accontenta di un criterio contenutistico-funzionale, come appare orientata da ultimo la Suprema Corte di cassazione, si può concordare che, astrattamente ricorrano tutte le condizioni per un rimprovero penale ai sensi dell’art.40/2 c.p.:
1.    la situazione di pericolo per il bene da proteggere: la lesione della reputazione che deriva dalla pubblicazione del video incriminato;
2.    l’incapacità del soggetto titolare del bene (minore diversamente abile e associazione Vividown) di tutelarsi da sé;
3.    il potere degli amministratori di Google di impedire la pubblicazione del video sul loro sito.
L’individuazione di disposizioni giuridiche stringenti, che confezionino “un pacchetto” preciso ed esaustivo di prescrizioni, fondanti la posizione di garanzia in capo al gestore, permetterebbe di superare le obbiezioni mosse alla prospettiva contenutistico-funzionale, così soggetta alle repentine variazioni di orientamento della giurisprudenza.
Allo stato attuale, il panorama legislativo afferente al gestore si presenta alquanto disorganico e frammentato. In prima battuta, gli obblighi a contenuto positivo possono essere classificati a seconda del momento in cui intervengono, in:
1.    obblighi giuridici che intervengono ex ante, ossia in funzione preventiva, rispetto all’evento-reato. Tra questi si possono annoverare:
a) obblighi di registrazione dell’utente;
b) obblighi di adempimento dell’informativa sulla privacy;
c) obblighi di accertamento della dazione del consenso;
d) obblighi di sicurezza, attraverso la predisposizione di idonee strutture organizzative deputate al controllo per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
d) obblighi di censure preventive sull’immissione dei contenuti;
e) obblighi di conservazione dei dati del traffico telefonico o telematico, limitatamente alle informazione che ne consentono la tracciabilità, nonché, qualora disponibili, dei servizi;
f) obblighi di di memorizzazione automatica, intermedia, transitoria di informazioni;
2.    obblighi giuridici che intervengono ex post, nel senso che devono attuarsi successivamente alla realizzazione del reato, e si traducono nell’eliminazione di contenuti illeciti già pubblicati. Nelle attività di mere conduit, caching e hosting, ad esempio, il prestatore deve impedire o porre fine alle violazioni commesse. Più in generale, si tratta di attività comportanti:
a) l’obbligo di rimozione di informazioni memorizzate,
b) l’obbligo di disabilitazione dell’accesso,
c) l’obbligo di oscuramento di siti internet, come nel caso della pedopornografia.
Dal punto di vista del contenuto, le prescrizioni a carico dei gestori possono prevedere:
1.    obblighi di identificazione, che sussistono in capo ad ogni gestore e vengono assolti attraverso il processo di registrazione, il quale, una volta effettuato, associa un’identità virtuale ad una reale, descritta in base alle specifiche credenziali. Per garantire il rispetto della procedura, al gestore è conferito il potere di rifiutare l’accesso al web, dell’utente non registrato;
2.    obblighi di conservazione e monitoraggio dei dati, desumibili dall’art. 6 l. n. 155/’05, che richiede la conservazione (o meglio, prolunga la durata della conservazione stabilita dall’art. 132 dal codice privacy), dei dati del traffico telefonico e telematico, ad esclusione dei contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che ne consentano la tracciabilità degli accessi, nonchè, qualora disponibili, dei serviz

Esperimenti di convergenza tecnologica – Invito

giovedì, 3 novembre 2011

OBW Android Convergence

L’associazione Culturale NeuNet, il Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e il Corso di Laurea in Informatica Applicata dell’Università di Urbino, in collaborazione con RAI Radiotelevisione Italiana SpA, IMAB Group SpA e BAX srl, sono lieti di presentare

OPENBOXWARE & ANDROID
11.11.11.11 – THE DAY OF CONVERGENCE

ESPERIMENTI DI CONVERGENZA
TRA TELEVISIONE SMARTPHONE E TABLET

Urbino – Collegio Raffaello – Piazza della repubblica, 13
11 Novembre 2011, ore 11:00

OpenBOXware è una piattaforma open source modulare per la distribuzione di contenuti multimediali in rete. Android è il sistema operativo che sta conquistando il mercato dei dispositivi mobili e dei cosiddetti “connected devices”. La versione di openBOXware per Android segna la convergenza funzionale e tecnologica tra smartphone, tablet PC e televisori.

Nel corso dell’incontro verrà data dimostrazione pratica delle funzionalità di openBOXware su piattaforma Android e delle nuove modalità di utilizzo congiunto di telefoni cellulari, tablet e televisori, anticipando gli effetti che la convergenza tecnologica produrrà sul nostro modo di usare questi strumenti.

La partecipazione è aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per ragioni organizzative è richiesta la registrazione gratuita attraverso il modulo online.

A tutti i partecipanti verranno rilasciati attestati per ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) nell’ambito del Corso di Laurea in Informatica Applicata dell’Università di Urbino.

Per informazioni
0722 4475
http://blog.neutralaccess.net/OBWandroid2011/
md@sti.uniurb.it

AGCOM – osservatorio trimestrale telco

mercoledì, 19 ottobre 2011

AGCOM

AGCOM ha pubblicato il primo rapporto dell’osservatorio trimestrale sulle telecomunicazioni. Il rapporto appena pubblicato presenta dati aggiornati al II trimestre 2011, confrontati con i trimestri precedenti fino al II trimestre 2010.

In sintesi, calano gli accessi a rete fissa, la banda non e’ ancora alta, aumentano gli accessi e il traffico dati da rete mobile.

Nell’ultimo anno gli accessi diretti a rete fissa sono calati del -1,6%, con un aumento della quota di mercato degli OLO a scapito della quota di Telecom Italia. Gli accessi degli OLO sono cresciuti del +7.3%, mentre quelli di Telecom sono calati del -4.9%.

Il numero complessivo di accessi a rete fissa e’ stimato in 21.264.000.

Tra i new entrant, la fetta di mercato piu’ grande e’ di Wind (38.4% degli accessi OLO), seguito da Vodafone (che supera Fastweb con il 26.5%) e Fastweb (in calo con il 25.2%).

Gli accessi a banda larga (dove per larga, secondo la classificazione del Communication Committee,  si intende “capacita’ di download nominalmente superiore a 144Kbps”!) sono 13.516.000, pari al 63% degli accessi a rete fissa. Di questi, circa l’83% hanno velocita’ di download superiore a 2Mbps. Ne risulta che solo il 52% degli accessi a rete fissa hanno velocita’ nominale superiore a 2Mbps.

Le linee mobili sono 91.132.000 (cresciute del +2.3% in un anno). Di queste, le SIM con traffico dati sono 17.305.000 (cresciute del +12% in un anno!), mentre le connect card dedicate sono 5.803.000 (cresciute del +20.8% in un anno!). Il traffico mobile dati generato complessivamente ha raggiunto gli 85 petabyte nei primi sei mesi del 2011 (con un aumento del +53.2% rispetto all’anno precedente).

Gli operatori mobili virtuali (MVNO) hanno 3.922.000 linee (in crescita del +25%), con Poste Mobile che supera il 50% del mercato!

Parlando di osservatori delle telecomunicazioni, approfitto per segnalare le statistiche pubblicate dall’Universal Service Fund per l’America (http://usfbroadband.com/usf-visuals) e i dati a livello globale commentati in un recente post su questo blog.

Riferimenti:

Lo strano caso Moncler e la neutralità violata

giovedì, 13 ottobre 2011

fake-monclerCosa pensereste se andando in spiaggia la trovaste chiusa, con il bagnino di guardia, perchè se ci andaste rischiereste di incontrare qualcuno che vende falsi oggetti di marca?

O cosa pensereste se andando all’aeroporto trovaste il vostro volo cancellato dalla compagnia aerea perchè nel paese di destinazione potrebbe esserci un mercatino di oggetti taroccati?

O ancora cosa pensereste se andando a visitare una città d’arte la trovaste chiusa perchè vicino ai monumenti ci sono bancarelle non autorizzate?

Nel mondo reale sembrano situazioni paradossali, ma qualcosa di simile sta già succedendo in rete. Un recente provvedimento del GIP di Padova ha infatti imposto agli Internet provider italiani di bloccare l’accesso a circa 500 siti web i cui domini usavano impropriamente o senza autorizzazione il nome Moncler (o sue versioni storpiate), rischiando di ledere gli interessi del marchio.

In pratica, a fronte dell’istanza presentata dalla Moncler, si è deciso di tutelarne gli interessi imponendo agli ISP di limitare la libertà dei loro clienti e di violare il principio di neutralità. E’ proprio come se anzichè far chiudere le bancarelle che vendono oggetti contraffatti, si decidesse di impedire alla gente di passeggiare in prossimità delle bancarelle affidando la funzione di controllo a persone preposte a fare tutt’altro (nel nostri esempi potrebbero essere i bagnini o gli autisti di autobus, in Internet sono gli ISP).

Lo strano caso Moncler ha riacceso il dibattito sul conflitto tra neutralità, diritti e prevenzione del crimine (http://lnkd.in/Bu7-rw).

L’Italia fuori dai mondiali di download

mercoledì, 5 ottobre 2011

In Italia Internet va quasi 7 volte piu’ lento che in Korea: 336 KBps (2.7 Mbps) contro 2.202 KBps (17.6 Mbps).
Lo rivela uno studio condotto tra gennaio e luglio 2011 da Pando Networks e pubblicato a fine settembre. Tutti i dati sono riportati nella mappa interattiva qui sotto:


via chartsbin.com

In Korea anche la penetrazione di Internet tra la popolazione e’ tra le maggiori del mondo: 83.7% contro 53.7% in Italia secondo ITU.


via chartsbin.com

Riferimenti:

Dal 20 novembre in vigore le regole sulla net neutrality in USA

sabato, 24 settembre 2011

FCCLe controverse regole sulla neutralita’ approvate in America alla fine dell’anno scorso, sono state pubblicate ieri dalla Federal Communications Commission e verrano applicate a partire dal prossimo 20 novembre.

Le regole fondamentali sono 3:

  • Transparency: operatori fissi e mobili devono rendere note le pratiche di traffic management che applicano.
  • No blocking: gli operatori fissi non possono bloccare contenuti, servizi o dispositivi legali; quelli mobili non possono bloccare applicazioni che competono con i loro servizi di telefonia.
  • No unreasonable discrimination. i fornitori di banda non possono fare discriminazioni irragionevoli nella trasmissione di traffico legale.

Ma la pubblicazione delle regole non pone fine al dibattito. Anche nell’enunciazione delle regole fondamentali vale la pena di notare la distinzione tra rete fissa e rete mobile, e l’uso di aggettivi come “irragionevole” e “legale” che lasciano spazio ad interpretazioni e controversie.

Riferimenti:

Neutralità e tariffe dati: il caso dell’Olanda

martedì, 9 agosto 2011

Look at you now!

Il 27 giugno scorso il Parlamento olandese ha approvato emendamenti al Codice delle comunicazioni che di fatto rappresentano il primo provvedimento europeo in difesa della neutralità della rete.

Il pacchetto sulla net freedom era stato proposto per evitare che l’operatore mobile dominante (KPN) bloccasse servizi e protocolli (WhatsApp, Skype, VoIP) che minacciavano il mercato dei servizi mobili tradizionali (SMS, voce).

In risposta al provvedimento, il 19 luglio KPN ha annunciato un sensibile aumento delle tariffe per il traffico dati e gli altri operatori mobili (Vodafone, T-Mobile) hanno seguito l’esempio.

Trattandosi di uno dei primi casi al mondo, viene osservato con interesse chiedendosi se la reazione degli operatori ai provvedimenti sulla neutralità ne rappresenti una naturale conseguenza a medio termine, o se si tratti invece di una reazione a caldo destinata a smorzarsi dopo un breve periodo di transitorio.

Se si verificasse la prima ipotesi, vorrebbe dire che gli operatori non sono in grado di adottare nuovi modelli di business e possono solo aggiustare i prezzi per mantenere i profitti.

Se si verificasse la seconda ipotesi, ci sarebbero due possibili spiegazioni: la volontà degli operatori di dimostrare che i provvedimenti sono stati controproducenti per gli utenti, il tentativo di trarre massimo profitto dai vecchi modelli di business prima di decidersi a cambiarli.

Johnaton Gordon, in un post del 20 luglio sul blog di MobileTrends, spiega il fenomeno con una metafora tratta da una scena del film “Scarface”, quella in cui Al Pacino, rivolgendosi ad un gangster che ha appena ucciso, dice: “Look at you now!“. La metafora serve a Gordon per dire tre cose: 1) la reazione degli operatori è stata provocata, 2) la situazione si è ritorta contro chi l’ha provocata, 3) gli operatori, come Al Pacino, sono risentiti perchè la provocazione li ha resi più cattivi di quanto non fossero per natura.

Personalmente ritengo che il testo dei provvedimenti olandesi realizzi un buon compromesso tra la neutralità dell’accesso ad Internet e la libertà degli operatori di offrire servizi ad alto valore aggiunto sulle proprie infrastrutture.

  • L’ Art. 7.4a, comma 1, afferma che i “fornitori di servizi di accesso ad Internet” non possono bloccare o rallentare applicazioni e servizi in Internet, se non per minimizzare l’effetto della congestione, preservare l’integrità e la sicurezza, limitare lo spam, o applicare disposizioni di legge.
  • L’Art. 7.4a, comma 3, afferma che i “fornitori di servizi di accesso ad Internet” non possono rendere le tariffe dell’accesso ad Internet dipendenti dai servizi e dalla applicazioni offerte o effettivamente utilizzate.

La memoria esplicativa che accompagna la proposta contiene annotazioni di rilievo:

  1. il termine “Internet” è riferito alla rete globale di nodi con indirizzi IP assegnati dall’Internet Assigned Numbers Authority;
  2. il provvedimento non intende impedire agli operatori di riservare banda per servizi IP offerti sulle proprie reti, quali l’IPTV;
  3. il provvedimento non intende impedire agli operatori di offrire abbonamenti separati a chiamate mobili VoIP. Anche se questo servizio è fornito via Internet, non rientra tra i servizi di accesso ad Internet. Nel caso di un abbonamento solo VoIP, l’operatore può bloccare il traffico che non è VoIP;
  4. il provvedimento consente agli operatori di applicare tariffe diverse per diversi livelli di banda, ma non consente loro di applicare tariffe diverse per servizi di accesso ad Internet con o senza VoIP;
  5. in caso di congestione di traffico, gli operatori possono dare maggiore priorità al traffico degli abbonamenti Internet a banda più larga.

Mi sembra che ci siano ampi margini per fare di meglio che aumentare le tariffe del traffico dati. Ritengo quindi che l’aumento di tariffe debba essere considerato piu’ come una grossolana reazione a caldo che come un effetto delle disposizioni sulla net neutrality.

Credo invece che l’imposizione di regole sulla neutralità dell’accesso ad Internet acceleri sensibilmente il processo di cambiamento dei modelli di business degli operatori, che di fatto è reso inevitabile dalla convergenza su reti IP.

Vi invito ad esprimere la vostra opinione su questo blog o su LinkedIn (http://lnkd.in/9PapiE).

Riferimenti:

Net Neutrality & Future Internet Forum

venerdì, 29 luglio 2011

NA-FI-forumHo aperto ieri un nuovo gruppo su LinkedIn per allargare il dibattito sulle declinazioni del principio di neutralita’ e sul ruolo che avra’ nel futuro della rete.  Vi invito a seguirlo, a contribuire e a coinvolgere tutti quelli che pensate possano essere interessati al dibattito e portare punti di vista, competenze e interessi diversi.

Lo spirito del gruppo di discussione e’ quello con cui Neelie Kroes ha lanciato la consultazione pubblica europea sulla net neutrality:

Mi sono impegnata a mantenere la rete internet aperta e neutrale. I consumatori devono poter accedere ai contenuti che desiderano, mentre i fornitori di contenuti e gli operatori dovrebbero beneficiare di incentivi adeguati a favore dell’innovazione. La gestione del traffico e la neutralità della rete, però, sono questioni molto complesse e non do per scontato che un approccio debba prevalere sull’altro. Tutti i contributi, da qualunque parte provengano, saranno utili per esaminare tutti gli aspetti con attenzione ed estrema obiettività, per ottenere il giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco e per individuare gli interventi eventualmente necessari

Il (basso?) valore del tempo in rete

sabato, 23 luglio 2011

Dal 2010 in America il volume di affari della pubblicità online supera quello della pubblicità sui giornali, ma i numeri restano confrontabili (26 miliardi di dollari online contro 23 miliardi sui giornali nel 2010) a dispetto della rivoluzione digitale.  Internet assorbe il 15% dei profitti della pubblicità in un paese in cui la popolazione passa su Internet il 31% del tempo dedicato ai media. Ne deriva che il tempo degli utenti vale meno su Internet che sui media tradizionali. Questo fenomeno è stato quantificato da Chris Anderson, di TED, incrociando dati di varia natura. Il risultato è che un’ora di attenzione di un utente vale 1 dollaro su carta stampata, un quarto di dollaro davanti alla TV, e 10 centesimi online.

Bob Garfield propone una spiegazione in un bell’articolo divulgativo su IEEE Spectrum di giugno, nel quale, tra l’altro, mette a confronto il potenziale di Facebook e di Google e individua come elementi chiave di successo il dominio della ricerca da terminale mobile, l’e-mail e il denaro elettronico.

Riporto in sintesi le riflessioni di Garfield sui limiti della pubblicità online:

1. I contenuti illimitati della rete rendono illimitati i luoghi dove si puo’ inserire pubblicità, riducendo il prezzo;

2. Gli utenti online sono attivi e non ammettono che si tolga loro il controllo per mostrare inserzioni pubblicitarie (la pubblicità online è sempre percepita come spam);

3. La pubblicità mirata è vista come una forma di violazione della privacy, anche quando è fatta rispettando la privacy.

Sono questi, secondo Garfield, i tre fattori principali che riducono il ritorno economico della pubblicità online, malgrado l’efficacia di strumenti come i motori di ricerca, il social targeting, e i video preroll.

Riferimenti: