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La responsabilità dei motori di ricerca

mercoledì, 23 novembre 2011

Google Diabolik

Chi cerca trova guai?” E’ questo il titolo del seminario interdisciplinare sulla responsabilità dei motori di ricerca che ho avuto il piacere di organizzare ieri a Urbino per conto dell’Associazione Culturale NeuNet, del Dipartimento di Scienze di base e fondamenti e del Corso di Laurea in Informatica Applicata dell’Università di Urbino.

Gabriele Marra e Chiara Bigotti hanno discusso l’argomento dal punto di vista giuridico partendo dal caso giudiziario della PFA Films srl contro Yahoo! Italia srl. Il discorso è stato poi esteso al recente caso Moncler, che ha coinvolto tutti i provider italiani.

Cosa accomuna questi due casi? Il fatto che chi ritiene lesi i propri interessi in rete ha chiamato in causa chi fornisce accesso e chi gestisce i motori di ricerca data l’impossibilità di agire contro i veri responsabili. L’ulteriore analogia è che in entrambi i casi i provvedimenti cautelari sono stati revocati.

Quindi tanto i gestori dei motori di ricerca quanto gli ISP diventano capri espiatori ai quali si vorrebbero attribuire responsabilità penali o affidare compiti di controllo preventivo e di intervento cautelare solo in virtù della loro capacità tecnica di intervento, della loro ubicazione sul territorio nazionale e del loro ruolo strategico.

L’inevitabile sorte dei segreti digitali

martedì, 8 marzo 2011

Il numero di febbraio di SocialNews è dedicato al caso WikiLeaks. Mi è stato chiesto di scrivere un breve contributo introduttivo che avevo intitolato “L’inevitabile sorte dei segreti digitali” e che la redazione ha deciso di intitolare  “La forza della rete“.

Nello stesso numero Gabriele Marra parla di WikiLeaks dal punto di vista del Diritto penale.

Il caso WikiLeaks

sabato, 15 gennaio 2011

L’Univerità di Urbino organizza un seminario interdisciplinare sul caso WikiLeaks, per mettere a confronto gli accorgimenti tecnologici adottati da WikiLeaks con gli aspetti legali della vicenda che sta cambiando i rapporti tra le diplomazie di tutto il mondo.

Il caso WikiLeaks
aspetti tecnologici e legali
della vicenda che sta scuotendo il mondo

Alessandro Bogliolo e Gabriele Marra

Urbino, Collegio Raffaello
Aula 2 di Informatica Applicata
Piazza della Repubblica 13
Mercoledi’ 26 gennaio 2011, ore 15:00

Il seminario fa parte del programma di seminari del Corso di Laurea in Informatica Applicata, e comporta il riconoscimento di 0.25 CFU agli studenti partecipanti.

Riferimenti:

Libertà e diritto in rete: Il caso Google

lunedì, 19 aprile 2010

google

Secondo seminario interdisciplinare organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza e dal Corso di Laurea di Informatica Applicata dell’Università degli studi di Urbino sul tema della libertà e del diritto penale in rete.

Martedì 20 aprile 2010, ore 17-19, Via Matteotti, 1, Urbino

Prof. Lucio Monaco (Diritto penale)
Prof. Gabriele Marra (Diritto penale)
Prof. Alessandro Bogliolo (Sistemi di elaborazione delle informazioni)

Il seminario si propone di discutere, in una prospettiva interdisciplinare, implicazioni della recentissima pronuncia resa dal Tribunale di Milano relativa alla responsabilità dell’ISP per contenuti illeciti immessi in rete per suo tramite.

Poichè il seminario è inserito tra le attività formative del corso di laurea di Informatica Applicata, agli studenti che frequenteranno il seminario verranno riconosciuti 0.25 CFU.

Riferimenti:

La Neutralità come principio regolativo – 3

domenica, 21 marzo 2010

Guest post di Gabriele Marra.

(… segue dal 19 marzo 2010)

Il rilievo del NNP deve ora essere discusso sotto il profilo della prevenzione delle attività illecite commesse in rete [1].

Ovviamente il contributo che detto principio può offrire in questa direzione ha portata settoriale. Sarebbe infatti del tutto fuor di luogo ipotizzare che il principio in parola possa offrire indicazioni di una qualche utilità in relazione ai comportamenti illeciti, quali il furto su larga scala di identità, la cui realizzazione risponde ad incentivi “economici” neutralizzabili soltanto attraverso l’efficace ricorso alle più classiche e consolidate modalità di enforcement penalistico. Tuttavia il contributo che il NNP può offrire non dovrebbe essere trascurato perché si colloca in contesti dove più acuto è il conflitto tra libertà individuali ed interessi collettivi: si pensi, ad esempio, alle condotte illecite nell’ambio dei social network. Settore nel quale, nella maggior parte dei casi, lo spessore offensivo delle condotte è assai sfumato – tanto da confondersi, spesso, con l’esercizio di un diritto – soggetto ad una varietà di interpretazioni e assai spesso riconducibile ad una fisiologica incertezza in merito ai parametri di giudizio da impiegare nella valutazione delle singole condotte. In siffatti contesti il NNP può offrire il suo contributo al disegno di efficaci politiche di prevenzione dell’illecito sotto almeno due distinti profili: i) stimolare l’autoregolazione dei fornitori di servizi e degli utenti; ii) innescare virtuosi meccanismi di cooperazione tra i partecipanti al network, sufficienti ad influenzare la dinamica delle norme sociali proprie degli utenti di detti servizi e, per questa via, ad esempio, ad implementare l’efficacia dei controlli diffusi sulla circolazione di contenuti illeciti in rete (segnalazioni) strumentali alla realizzazione di un effettivo controllo successivo da parte degli ISP.

Senza poter qui entrare in dettagli in ordine al primo dei profili indicati [2] è sufficiente ricordare che le recenti polemiche riguardanti l’utilizzo dei social network per alimentare “le campagne di odio politico” hanno prodotto l’impegno ufficiale, da parte dei gestori di questi servizi, a formulare appropriate regole di condotta, anche in sinergia con gli apparati dell’amministrazione centrale preposti alla cura della sicurezza interna. Esito da considerarsi affatto scontato se si riflette sul fatto che i minacciati interventi repressivi – che riprendevano più generali proposte già formulate in sede parlamentare – riguardavano il comportamento degli utenti e non, invece, la posizione degli ISP.

Lette in una prospettiva che assegna al NNP il ruolo di architrave dell’architettura della rete queste vicende assumono però ben definiti contorni. Da un punto di vista simbolico/comunicativo la minaccia, da parte degli organi statuali, di violare una condizione di funzionamento della rete di riconosciuta utilità sociale ha infatti trasmesso agli operatori l’esatta consapevolezza in ordine alla importanza della posta in gioco e la necessità di mettere in campo interventi capaci di correggere la dinamica comportamentale critica. Questi ultimi, con la dimostrata disponibilità ad intervenire in tal senso, hanno invece convinto il legislatore circa la praticabilità di interventi disciplinari diversi da quelli prospettati. Si è così evitato un intervento punitivo di dubbia efficacia attivando, al contempo, un processo di elaborazione di strumenti regolativi più rispettosi della pluralità di interessi in gioco e tendenzialmente più effettivi nella prevenzione delle condotte devianti.

La riflessione su questi profili è così ben lungi da potersi considerare conclusa. Fornisce, tuttavia, spunti sufficienti per considerare opportuna una più ampia discussione.

Gabriele Marra

Riferimenti:

  1. N. K. Kytal, “Digital Architecture as Crime Control”, Yale Law Journal, 2003
  2. G. Marra, “Network Neutrality Principle as a Regulatory Tool: Implications for Crime Prevention and Criminal Law Enforcement”, International Conference on Evolving Internet (INTERNET-09), 2009.

La neutralità come principio regolativo – 2

venerdì, 19 marzo 2010

Guest post di Gabriele Marra.

(… segue dal 4 marzo 2010)

Nella prospettiva che qui interessa, riguardante il contributo che il NNP (Network Neutrality Principle) può offrire ai temi della prevenzione delle condotte criminose e all’attribuzione delle responsabilità nel caso di commissione di fatti penalmente illeciti, è tuttavia necessaria una più puntuale definizione del principio in parola. In difetto, l’accostamento tra un principio che non fa mistero della sua vocazione anarchica ed un settore dell’ordinamento che più di ogni altro risulta finalizzato a prevenire i guasti dell’anarchia apparirebbe come una risibile stranezza.

Questo apparente paradosso può tuttavia essere avviato a soluzione ricordando che il NNP non esprime soltanto contenuti tecnologici - ai quali parametrare gli interventi di ingegnerizzazione delle reti - ma anche fondamentali riflessi sociali: la neutralità rispetto ai contenuti realizza infatti un’importante funzione sociale nella prospettiva dell’espansione dei diritti fondamentali e dell’implementazione del loro esercizio. Applicazioni tecnologiche rispondenti a questo canone debbono, pertanto, nei limiti in cui si dirà, andare esenti dalla reazione punitiva dello Stato prevista. Ben diversa, invece, la conclusione quando la gestione di una qualche applicazione tecnologica o la definizione di una specifica architettura di rete non risulti congrua ai minimali dettami di quel principio. In tutti questi casi, infatti, la condotta non soddisfa l’utilità sociale e, pertanto, deve considerarsi socialmente inadeguata.

Conclusione che può essere esemplificata ipotizzando di riconoscere, su questa base, immunità penale ad ISP che si limitino a gestire, senza distinzioni qualitative operate in via preventiva, la pubblicazione di informazioni direttamente da parte degli utenti. Immunità che dovrebbe essere invece negata ad un ISP che garantisca una preferenza nell’instradamento di informazioni suo tramite immesse nella rete attraverso la predisposizioni di specifici filtri ex ante predisposti.

Il criterio qui tratteggiato non esaurisce, ovviamente, le condizioni al verificarsi delle quali può considerarsi legittima l’irrogazione di un pena a carico dei trasgressori, né può considerarsi così completamente declinato nei suoi contenuti. Può tuttavia contribuire, già in questa embrionale fase di riflessione, a comprendere perché la condanna dei gestori del sito svedese The Pirate Bay, dichiaratamente finalizzato a consentire lo scambio di materiale audio e video in violazione delle leggi che proteggono il diritto di autore, abbia suscitato ben poche critiche, che invece sono state molteplici e radicali a fronte della recentissima pronuncia di condanna emessa nei confronti di alti dirigenti di Google per contenuti illeciti immessi, senza alcun controllo preventivo, sul sito Youtube. (continua…)

Gabriele Marra

La neutralità delle reti come principio regolativo

giovedì, 4 marzo 2010

Guest post di Gabriele Marra.

Questo contributo intende aprire la discussione di taluni aspetti del cosiddetto principio di neutralità della rete – ovvero: della proprietà di una infrastruttura di rete di operare indipendentemente dai contenuti dell’informazione che veicola – come praticabile principio regolativo; al di fuori, però, dei settori nei quali detto principio è già stato, a tal fine, timidamente sperimentato (antitrust, disciplina delle comunicazioni e dei contratti, ecc.). Il principio della network neutrality (di seguito abbreviato in NNP) può infatti essere proficuamente discusso anche nella più ampia e rilevante prospettiva del controllo delle condotte i cui effetti interferiscono, in vario modo, sui diritti fondamentali dell’individuo e sugli interessi della società nel suo complesso. Discussione che sarà qui declinata in relazione al tema della responsabilità degli Internet Service Providers (ISP).

Tale estensione, di un principio fino ad ora discusso in una prospettiva schiettamente tecnologia, non sembra potersi considerare un arbitrario esercizio di analisi. A suo favore giocano infatti: i) il già menzionato utilizzo del NNP quale principio regolativo di peculiari settori dell’organizzazione sociale; ii) l’inestricabile commistione tra tecnologia e tecniche di controllo sociale propria di ogni intervento disciplinare riguardante la vita della rete; iii) l’analogia tra il NNP ed un principio ampiamente discusso dalla scienza penalistica nei casi in cui si tratti di attribuire la responsabilità per ipotesi di complicità nel delitto altrui quando il “contributo incriminato” si sostanzi nella realizzazione di condotte tenute nell’ambito di attività utili alla collettività, svolte in modo socialmente adeguato e realizzate nel rispetto di standard comportamentali diffusi e condivisi nel settore di attività di riferimento.

Più in generale, l’approfondimento qui proposto è giustificato dalla impossibilità di distinguere, nel contesto di ogni riflessione che abbia ad oggetto la disciplina della rete, la prospettiva tecnologica – per tradizione ritenuta impermeabile a considerazioni di valore – da quella disciplinare – usualmente declinata a prescindere dal substrato tecnologico e, in molti casi, senza troppo preoccuparsi delle conseguenze sociali ed economiche della decisione -. Vale, in proposito, quanto osservato da Lawrence Lessig: “cyberspace demands a new understanding of how regulation works”. Una comprensione che può essere raggiunta solo se si è in grado di definire, in primo luogo, come i diversi mattoni che compongono l’architettura del cyberspace – il software, l’hardware e, si aggiunge qui, le strutture dell’Internet e delle reti – concorrono a definire gli spazi di libertà e, al contempo, le restrizioni indotte ai diritti fondamentali [1,2]. Accogliendo queste precisazioni diviene evidente che nessuno può ancora a lungo trincerarsi dietro il paravento della a-valutatività della tecnologia per sottrarsi all’onere di valutazione delle implicazioni sociali dei progressi applicativi. D’altra parte, coloro che sono chiamati a progettare ed applicare adeguate risposte disciplinari ai problemi del mondo di Internet non possono più ignorare la peculiare componente tecnologica dell’oggetto da regolamentare.

In questa prospettiva il NNP si candida a porsi come uno dei possibili principi fondanti l’architettura costituzionale del cyberspace: un vincolo che “structures and constraints social and legal power, to the end of protecting fundamental values” [1]. (continua…)

Gabriele Marra

Riferimenti:

  1. Lawrence Lessig, Code version 2.0, Basic Book, 2006.
  2. Albert-Lazlo Barabasi, Link: La scienza delle reti, Einaudi, 2002.