La neutralità come principio regolativo - 2

Guest post di Gabriele Marra.

(… segue dal 4 marzo 2010)

Nella prospettiva che qui interessa, riguardante il contributo che il NNP (Network Neutrality Principle) può offrire ai temi della prevenzione delle condotte criminose e all’attribuzione delle responsabilità nel caso di commissione di fatti penalmente illeciti, è tuttavia necessaria una più puntuale definizione del principio in parola. In difetto, l’accostamento tra un principio che non fa mistero della sua vocazione anarchica ed un settore dell’ordinamento che più di ogni altro risulta finalizzato a prevenire i guasti dell’anarchia apparirebbe come una risibile stranezza.

Questo apparente paradosso può tuttavia essere avviato a soluzione ricordando che il NNP non esprime soltanto contenuti tecnologici - ai quali parametrare gli interventi di ingegnerizzazione delle reti - ma anche fondamentali riflessi sociali: la neutralità rispetto ai contenuti realizza infatti un’importante funzione sociale nella prospettiva dell’espansione dei diritti fondamentali e dell’implementazione del loro esercizio. Applicazioni tecnologiche rispondenti a questo canone debbono, pertanto, nei limiti in cui si dirà, andare esenti dalla reazione punitiva dello Stato prevista. Ben diversa, invece, la conclusione quando la gestione di una qualche applicazione tecnologica o la definizione di una specifica architettura di rete non risulti congrua ai minimali dettami di quel principio. In tutti questi casi, infatti, la condotta non soddisfa l’utilità sociale e, pertanto, deve considerarsi socialmente inadeguata.

Conclusione che può essere esemplificata ipotizzando di riconoscere, su questa base, immunità penale ad ISP che si limitino a gestire, senza distinzioni qualitative operate in via preventiva, la pubblicazione di informazioni direttamente da parte degli utenti. Immunità che dovrebbe essere invece negata ad un ISP che garantisca una preferenza nell’instradamento di informazioni suo tramite immesse nella rete attraverso la predisposizioni di specifici filtri ex ante predisposti.

Il criterio qui tratteggiato non esaurisce, ovviamente, le condizioni al verificarsi delle quali può considerarsi legittima l’irrogazione di un pena a carico dei trasgressori, né può considerarsi così completamente declinato nei suoi contenuti. Può tuttavia contribuire, già in questa embrionale fase di riflessione, a comprendere perché la condanna dei gestori del sito svedese The Pirate Bay, dichiaratamente finalizzato a consentire lo scambio di materiale audio e video in violazione delle leggi che proteggono il diritto di autore, abbia suscitato ben poche critiche, che invece sono state molteplici e radicali a fronte della recentissima pronuncia di condanna emessa nei confronti di alti dirigenti di Google per contenuti illeciti immessi, senza alcun controllo preventivo, sul sito Youtube. (continua…)

Gabriele Marra

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